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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16055/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 16/11/2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa deduceva travisamento dei fatti, carenza e contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione delle intercettazioni (che avrebbero dimostrato distacco e critica del ricorrente verso affiliati), assenza di ruolo operativo o decisionale, inesistenza di collegamenti mafiosi significativi, e rilevava che le condotte contestate (aiuto per trovare un locale, contatti per affari) sono lecite e non indicano partecipazione al sodalizio; contestava inoltre la qualificazione dell'aggravante dell'associazione armata e l'interpretazione di espressioni criptiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivo manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure sollevate si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito e non abbiano dimostrato la sussistenza di vizi di legge o di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione articolata e coerente, richiamando molteplici elementi indizianti: collegamenti diretti e perduranti con esponenti di spicco del clan (Bonanno, Costa, Lipari, Gigante), conoscenza di soggetti storicamente rilevanti (Maltese), coinvolgimento in attività di controllo del territorio e di interessamento per investimenti immobiliari, collaborazione per cautelarsi dalle indagini e sostegno ai soggetti indagati, ripetuti contatti riscontrati dalle intercettazioni, e conversazioni ritenute indicative della disponibilità di un arsenale (uso per la qualificazione dell'aggravante). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per contestare la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso; la Corte e il riesame hanno ritenuto presenti elementi indizianti di inserimento nell'associazione e, per il comma quarto, la sussistenza dell'aggravante 'associazione armata' sulla base di intercettazioni che avrebbero indicato la disponibilità di un arsenale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito al requisito dei gravi indizi di colpevolezza necessario per le misure cautelari: la Corte ha confermato che la valutazione dei gravi indizi è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama le esigenze cautelari; la Cassazione ha valutato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base degli elementi indizianti.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che, anche in tema di intercettazioni, gli elementi raccolti fossero complessivamente tali da soddisfare questo criterio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami ai limiti della motivazione ricostruttiva richiesti per la motivazione in cassazione; la Corte ha applicato questo principio nel valutare la specificità e la logicità della motivazione del Tribunale del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese nel procedimento di cassazione e possibilmente misure sanzionatorie; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Cassazione non rifiuta ricorsi che semplicemente propongono una diversa valutazione dei fatti: è richiesto dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme nella motivazione del giudice di merito.
  • Le intercettazioni, soprattutto quando provengono da soggetti intranei all'organizzazione, possono costituire prova diretta e, se indiziarie, richiedono che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • Le argomentazioni difensive devono confrontarsi in modo specifico con i punti sostanziali della motivazione del giudice di merito; censure generiche o alternative letture degli stessi elementi difficilmente porteranno all'accoglimento in Cassazione.
  • Per la qualificazione dell'aggravante dell'associazione armata (comma quarto dell'art. 416-bis) è necessaria la presenza di elementi che dimostrino la disponibilità o l'uso di armi da parte dell'organizzazione; conversazioni o indizi riferiti a tale disponibilità, se ritenuti credibili dal giudice di merito, possono suffragare l'aggravante.
  • Chi propone ricorso in cassazione contro misure cautelari deve considerare il rischio di condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o presentato con colpa.

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