Cassazione Penale, Sentenza n. 40170/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari disposti per i reati di associazione a delinquere (capo 1, art. 416 c.p.) e estorsione (capo 10, art. 629 c.p.). Il ricorrente deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, in particolare affermando che: Ciurar non compare nei video ritenuti decisivi; non è nominato né gli sono attribuiti ruoli specifici; la partecipazione all'associazione sarebbe stata dedotta solo per rapporti parentali e generici richiami alla richiesta del PM; le dichiarazioni di un teste (Mititelu) riguardano essenzialmente l'episodio di estorsione e non provano l'appartenenza stabile al sodalizio; si invocava inoltre l'estensione degli effetti favorevoli di decisioni della Corte nei confronti di altri concorrenti e la mancata motivazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Quanto al reato associativo (art. 416 c.p., capo 1) ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, rilevando l'assenza di elementi specifici e di motivazione adeguata a provare i gravi indizi contro Ciurar (assenza di sua comparsa nei filmati, mancanza di ruoli o apporti causali individuati, motivazione per relationem non idonea). Quanto all'estorsione (capo 10, art. 629 c.p.) la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base della testimonianza di Mititelu e della motivazione del Tribunale circa l'attendibilità del teste; tuttavia ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio per un nuovo accertamento dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Altre doglianze (richiesta di estensione di decisioni favorevoli ad altri imputati, doglianza su capo 2 considerato obiter dictum) sono state respinte o ritenute inammissibili o senza interesse. In sintesi: annullamento senza rinvio per associazione; annullamento con rinvio limitato alle esigenze cautelari per estorsione.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione a delinquere: la Corte ha ritenuto che per applicare misure cautelari in relazione a questo reato sia necessaria una motivazione specifica e elementi che colleghino direttamente l'indagato all'attività associativa (videoriprese, ruoli, apporto causale); la mera ricostruzione generale del fenomeno criminoso o il richiamo alla richiesta del PM non sono sufficienti.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: la Corte ha ritenuto che i gravi indizi possono essere fondati anche su dichiarazioni testimoniali (qui Mititelu) adeguatamente motivate dall'autorità giudicante; la natura plurisoggettiva del reato consente che permangano gravi indizi per un imputato anche quando altri concorrenti non risultino indiziati in pari misura.
art. 627, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'estensione degli effetti dell'annullamento con rinvio fra concorrenti: la Corte ha rilevato che non è applicabile nel caso di specie perché la sentenza favorevole nei confronti di altri (Bot Iulian e Bot Zlato) non ha prodotto l'effetto processuale necessario (inammissibilità del ricorso del PM) e perché i procedimenti sono autonomi.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma citata a supporto di questioni procedurali legate alle impugnazioni: la Corte non ha ritenuto che potesse cambiare l'esito rispetto all'autonomia dei giudizi sui diversi imputati.
art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo del PM dopo pronunce di cassazione; la Corte ha osservato che la norma è stata dichiarata incostituzionale (Corte cost. n.121/2009) e quindi la doglianza non è rilevante nel quadro cautelare.
Massime di principio
- Per misure cautelari in reati associativi è necessaria una motivazione puntuale e riferita al ruolo e agli apporti specifici dell'indagato: descrizioni generiche del fenomeno criminale o riferimenti per relationem alla richiesta del PM non sono sufficienti.
- La presenza dell'indagato in videoriprese o altri riscontri concreti è determinante per sostenere gravi indizi di partecipazione a un'associazione; l'assenza di tali elementi può portare all'annullamento della misura senza rinvio.
- Le dichiarazioni testimoniali possono reggere la valutazione dei gravi indizi (es. per estorsione) se il giudice fornisce motivazione specifica sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste e spiega le ragioni dell'eventuale ritardo nella denuncia.
- Non è automatica l'estensione degli effetti favorevoli di una decisione a carico di altri concorrenti: l'applicazione delle norme sull'estensione richiede condizioni processuali e sostanziali precise e l'autonomia dei procedimenti può impedire tale estensione.
- Le esigenze cautelari devono essere motivate con riferimento all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; formule generiche sulla "pericolosità" o sull'appartenenza a un contesto criminoso non bastano.
- La motivazione per relationem è ammessa solo se supera le censure difensive e se integra una valutazione autonoma: il mero rinvio alla richiesta del PM o a precedenti provvedimenti, senza risposta alle censure, è inidoneo.
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