Cassazione Penale, Sentenza n. 30780/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva respinto il reclamo dell'Amministrazione contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto. L'ordinanza di merito aveva obbligato la Direzione dell'istituto a consentire al detenuto l'acquisto, tramite il "modello 72", degli stessi generi alimentari disponibili per i detenuti non sottoposti al 41-bis e ad eliminare le fasce orarie rigide per la cottura dei cibi. Il Ministro contestava la legittimità di tale decisione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per il reclamo giurisdizionale, la ragionevolezza delle limitazioni imposte dall'Amministrazione (orari di cottura e elenco dei generi acquistabili) per esigenze di ordine e sicurezza e la possibilità di limitare la facoltà di acquisto per evitare l'emergere di status o carisma criminale nella popolazione detenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del Ministro. Ha ritenuto che il tribunale di merito abbia correttamente qualificato come "diritti" le posizioni relative all'alimentazione e alla cottura dei cibi e che il sindacato giurisdizionale possa estendersi anche alla verifica di ragionevolezza e proporzionalità. Sulla disciplina degli orari di cottura la Corte ha però ritenuto legittimo, in linea di principio, che l'Amministrazione disciplini fasce orarie; tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio limitatamente alla mancata verifica da parte del Tribunale se la limitazione oraria riguardasse tutti i detenuti o solo quelli sottoposti al 41-bis: il divieto è legittimo solo se applicato in modo generale e non discriminatorio. Quanto all'elenco dei generi alimentari esclusi dal "modello 72", la Corte ha confermato la decisione del tribunale di merito: l'esclusione di quei prodotti non è giustificata come mezzi per prevenire manifestazioni di carisma o supremazia, trattandosi di beni non di lusso e considerata la limitata capacità di spesa dei detenuti 41-bis; dunque il rigetto del reclamo dell'Amministrazione su questo punto è stato confermato. In sintesi: ricorso accolto limitatamente alle fasce orarie (annullamento con rinvio su quel profilo), respinto per il resto.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
Consente il reclamo giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza per la tutela di posizioni qualificate come diritti quando vi sia inosservanza di disposizioni penitenziarie e grave pregiudizio attuale.
art. 41-bis Ord. pen.
Disciplina il regime differenziato; la Corte costituzionale (sent. n.186/2018) ha ritenuto illegittime alcune limitazioni che risultino ulteriormente afflittive e non funzionali alle finalità del regime. La Cassazione richiama che limitazioni ingiustificate all'alimentazione per i 41-bis non sono ammissibili.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Indica l'oggetto del reclamo giurisdizionale e i limiti del sindacato; il giudice di sorveglianza verifica legittimità e, se diritti fondamentali coinvolti, anche ragionevolezza e proporzionalità.
art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000
"il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata"
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la potestà di disciplinare orari e organizzazione della vita carceraria; tale potestà è però soggetta a sindacato di legittimità e di ragionevolezza.
art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230/2000
Richiamato per il principio che è consentito riscaldare liquidi e cibi già cotti e preparare cibi di facile e rapido approntamento, come recepito dopo la sentenza n.186/2018 della Corte costituzionale.
art. 14, d.P.R. n. 230/2000
Prevede limiti generali alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti i detenuti; la normativa ordinaria contiene già strumenti per prevenire acquisizioni anomale.
art. 14-bis Ord. pen.
Strumento citato come esempio di misure interne applicabili per problemi di sicurezza interna in modo mirato, piuttosto che con divieti generali.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2018
Ha affermato che il divieto di cuocere cibi previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), è una limitazione ulteriore e non giustificata rispetto ai detenuti comuni e va evitata se contraria al senso di umanità della pena; questa pronuncia ha orientato il controllo di ragionevolezza sul trattamento alimentare dei 41-bis.
Corte costituzionale, sent. n. 97/2020
Richiamata come principio di riferimento sul divieto generale di beni di lusso per i detenuti e sul divieto di misure che producano ingiustificata afflittività.
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis è ammissibile quando la condotta amministrativa incide su una posizione qualificabile come diritto e arreca un grave pregiudizio attuale; il giudice verifica legittimità ma anche ragionevolezza e proporzionalità se sono coinvolti diritti fondamentali.
- Le regolamentazioni amministrative (orari di cottura, elenco del "modello 72") rientrano nell'ambito discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria, ma devono rispettare i canoni di ragionevolezza: non possono essere manifestamente irragionevoli né sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto.
- Le limitazioni alla cottura dei cibi sono ammissibili se funzionali all'ordine e alla sicurezza e se applicate in modo generale; una disciplina oraria che riguardi solo i detenuti 41-bis integra una differenziazione ingiustificata e può essere annullata.
- La esclusione di generi alimentari dal "modello 72" richiede una motivazione specifica e proporzionata: l'esclusione di beni non di lusso e non idonei a creare status non si giustifica con generiche esigenze di prevenzione del carisma criminale.
- Preoccupazioni di sicurezza o rischio di uso improprio di materiali devono essere trattate con misure mirate e individuali ove necessario, non con divieti generali che producono afflittività senza giustificazione.
- In caso di dubbi sull'uniformità di trattamento, il giudice può disporre l'annullamento con rinvio per consentire accertamenti sul concreto ambito di applicazione della norma amministrativa (es. se la fascia oraria riguarda tutti i detenuti o solo i 41-bis).
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