Cassazione Civile, Ordinanza n. 05568/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile ad uso commerciale sito in Terracina, condotto in locazione dal ricorrente dal 2009. Le locatrici hanno chiesto la risoluzione del contratto deducendo: mancato pagamento di canoni per euro 4.900, mancato pagamento di oneri condominiali per euro 664, mancata stipula della polizza fideiussoria prevista dal contratto a garanzia della regolare corresponsione dei canoni, e quindi grave inadempimento idoneo a determinare la risoluzione di diritto. Il conduttore ha sostenuto di avere pagato parte dei canoni arretrati, di aver offerto ulteriori somme in udienza e di avere eccepito che alcuni profili erano stati mal valutati o che il procedimento si fosse estinto per effetto di un accordo conciliativo. In cassazione ha articolato cinque motivi, denunciando: violazione dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 5 l. 392/1978 per errata valutazione della gravità dell'inadempimento e della fideiussione; violazione degli artt. 1455 c.c. e norme sulla motivazione per ritenuta insussistenza dei presupposti di sfratto e risoluzione nonostante il pagamento complessivo asseritamente superiore al dovuto; omesso esame dell'eccezione di estinzione del procedimento per intervenuto pagamento e per ottemperanza all'accordo conciliativo; violazione degli artt. 1456, 1453 e 1455 c.c. per avere la corte territoriale considerato non decisivo un motivo d'appello; violazione degli artt. 1453 e 1456 c.c. per asserita mutatio libelli tra domanda originaria e memoria successiva al mutamento del rito.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. La declaratoria discende dall'omesso deposito, nel termine di legge, della relata di notifica della sentenza impugnata, pur essendo stata dedotta la notificazione a mezzo PEC. La Corte ha anche rilevato che il ricorso non avrebbe comunque superato la prova di resistenza, essendo stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1455 c.c.
La gravità dell'inadempimento va apprezzata ai fini della risoluzione del contratto, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito della relativa valutazione perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 5 l. 392/1978
È richiamato dal ricorrente in relazione alla morosità locatizia; la Corte non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
art. 36 l. 392/1978
È richiamato nella ricostruzione del primo grado per l'opposizione del locatore alla cessione del contratto.
art. 360 c.p.c.
nn. 3, 4 e 5 del primo comma
I motivi di ricorso sono stati formulati come censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma non sono stati scrutinati per l'improcedibilità del ricorso.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per vizi di motivazione e di nullità della sentenza.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in relazione ai vizi della sentenza e della motivazione.
art. 161 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in relazione ai vizi della sentenza e della motivazione.
art. 306 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'estinzione del procedimento; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione a carenza di interesse e contraddittorio; non scrutinato nel merito.
art. 1456 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla clausola risolutiva espressa e alla pretesa mutatio libelli; non esaminato nel merito.
art. 1453 c.c.
Richiamato dal ricorrente sulla risoluzione per inadempimento; non esaminato nel merito.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 369, comma 1, c.p.c.
Il deposito della documentazione utile a evitare l'improcedibilità deve avvenire nel termine perentorio previsto dalla norma.
art. 370, comma 3, c.p.c.
La Corte precisa che l'improcedibilità è esclusa solo se la documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per produzione del controricorrente nei termini di legge.
art. 325 c.p.c.
Richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione del provvedimento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine perentorio di legge anche la relata di notificazione; la sola produzione della copia autentica della sentenza non basta ed espone il ricorso alla declaratoria di improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata opera indipendentemente dal fatto che il ricorso sia stato a sua volta notificato nel termine breve: la verifica della procedibilità precede quella dell'ammissibilità e del merito.
- La sanzione dell'improcedibilità può essere evitata solo se la documentazione mancante sia comunque nella disponibilità del giudice per produzione tempestiva del controricorrente o per acquisizione tramite i meccanismi processuali previsti dalla legge.
- In tema di ricorso per cassazione, la "prova di resistenza" impone di verificare anche se il ricorso sia stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione o notificazione della sentenza; ove tale termine sia spirato, il ricorso non supera comunque il vaglio preliminare.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito, che restano assorbiti; la parte soccombente è inoltre condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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