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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33068/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare la declaratoria di non doversi procedere pronunciata dal Tribunale di Catania per mancata querela in relazione al reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 c.p.). Il Procuratore generale ha sostenuto che il pubblico ministero aveva contestato la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 (il fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio), che rende il reato procedibile d'ufficio; pertanto la pronuncia di improcedibilità per assenza di querela era errata e la contestazione suppletiva dell'aggravante doveva essere ritenuta rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la circostanza aggravante dell'essere il bene destinato a pubblico servizio sia stata validamente contestata in forma "non formale" dal capo di imputazione, che indicava il furto di energia realizzato mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore. Poiché tale aggravante rende il reato procedibile d'ufficio, il Tribunale ha sbagliato nel dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    comma 3 modificato dal d.lgs. n.150/2022

    La modifica ha trasformato il delitto di furto in regola in perseguibile a querela della persona offesa salvo le eccezioni espressamente previste; la nuova disciplina si applica anche a fatti antecedenti secondo il regime transitorio.

  • art. 625 cod. pen.

    Elenca le circostanze aggravanti del furto; la n.7 (bene destinato a pubblico servizio) comporta la procedibilità d'ufficio quando ricorre.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 2, comma 1, lett. i) e art. 85

    Ha modificato il regime di procedibilità del furto (entrata in vigore 30/12/2022) e ha previsto, per i fatti anteriori, il decorso del termine per la proposizione della querela a partire dalla data di entrata in vigore (art. 85).

  • art. 516 e ss. cod. proc. pen.

    Norme relative alla formulazione dell'imputazione e alla possibilità del pubblico ministero di modificare l'imputazione; richiamate nel ricorso per sostenere la legittimità della contestazione suppletiva dell'aggravante.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla regola di giudizio: la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale abbia fatto un uso errato della regola di giudizio del capo di imputazione, trascurando il contenuto fattuale idoneo a contestare l'aggravante.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento con rinvio per vizi di diritto; norma applicata dalla Cassazione per disporre il rinvio dopo l'annullamento.

  • Sezioni Unite, sent. "Sorge" n. 24906 del 18/04/2019

    Ha ammesso la "contestazione in fatto" delle aggravanti quando la descrizione degli elementi di fatto è sufficientemente chiara e precisa; distingue tra aggravanti "autoevidenti" e aggravanti a contenuto valutativo che richiedono maggiore determinazione o "espressioni evocative".

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Bevacqua e Buonario, 14/03/2024)

    Conferma la possibilità di contestazione "non formale" delle aggravanti valutative quando il capo d'imputazione evoca in modo univoco la destinazione del bene al pubblico servizio (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione).

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero contesta un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, l'assenza di querela da parte della persona offesa non impedisce il proseguimento dell'azione penale.
  • La "contestazione in fatto" delle aggravanti è ammissibile: non è necessario citare letteralmente la norma aggravante quando la descrizione dei fatti rende manifesto all'imputato l'oggetto dell'accusa e gli consente di difendersi.
  • Per le aggravanti caratterizzate da componenti valutative (come la destinazione a pubblico servizio) l'imputazione deve contenere elementi fattuali chiari o "espressioni evocative" che indichino la qualità del bene o la finalità pubblicistica, altrimenti la contestazione è inidonea.
  • L'indicazione che il furto di energia è stato realizzato mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore può essere considerata elemento idoneo a evocare la destinazione a pubblico servizio e, quindi, a fondare la procedibilità d'ufficio.
  • Il giudice di merito non deve limitarsi a verificare la presenza formale della querela quando vi sia un'adeguata contestazione dell'aggravante: deve valutare la sostanza dell'imputazione ai fini della procedibilità.
  • Nelle vicende anteriori alla modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) va sempre verificato l'eventuale decorso del termine transitorio previsto dall'art. 85 per la proposizione della querela.

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