Sentenza n. 957/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia penitenziaria, cessati dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile contributivo, hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio e dell'indennità di buonuscita. La domanda era stata previamente presentata agli uffici competenti. L'INPS si è costituito con atto di mera forma. Il giudizio ha riguardato anche la legittimazione passiva, chiarendo che l'ente previdenziale è l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita, mentre l'eventuale partecipazione del Ministero della Giustizia al procedimento amministrativo resta interna ai rapporti tra amministrazioni. Nel merito, i ricorrenti hanno fatto valere il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987: appartenenza a una forza di polizia ad ordinamento civile, età non inferiore a 55 anni e almeno 35 anni di servizio utile, nonostante la cessazione dal servizio fosse avvenuta a domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche al personale della Polizia penitenziaria e che il beneficio dei sei scatti spetti anche in caso di cessazione a domanda, purché siano integrati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Ha inoltre ritenuto non decadenziale il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, in quanto funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e a corrispondere la differenza dovuta, detratte le somme già pagate. Sulle somme spettano, dalla maturazione al soddisfo, gli interessi legali oppure la rivalutazione monetaria, nella misura maggiore, senza cumulo tra i due accessori. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva ai fini del TFS anche per il personale della Polizia penitenziaria cessato dal servizio a domanda, quando siano presenti il requisito anagrafico dei 55 anni e quello contributivo dei 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
La disposizione mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 a tutte le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento civile.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
La nozione di forze di polizia richiamata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è intesa in senso ampio e comprende anche il Corpo di polizia penitenziaria.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
In materia di pubblico impiego, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili; spetta la maggior somma tra i due accessori.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
La regola della non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria, già prevista per i crediti previdenziali, è richiamata quale fondamento del regime applicabile alle somme dovute.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'INPS.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, anche al personale della Polizia penitenziaria cessato dal servizio a domanda, quando il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- La nozione di forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere interpretata in senso ampio e comprende il personale delle forze di polizia sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare, incluso il Corpo di polizia penitenziaria.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale: il suo rispetto incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non determina la perdita del diritto al beneficio dei sei scatti.
- Nei giudizi relativi alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale obbligato al pagamento della prestazione; l'eventuale coinvolgimento di un'amministrazione di appartenenza nel procedimento amministrativo non ne determina la legittimazione processuale quale soggetto debitore.
- Sulle differenze di trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali o la rivalutazione monetaria nella misura maggiore, senza cumulo tra i due accessori.
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