Sentenza del 27/11/2017 n. 567 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Registro - Applicazione art. 44 d.P.R. 131/1986 - Base imponibile - Vendita immobili - Procedura concordato preventivo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'art. 44 del d.P.R. 131/1986 alla vendita di immobili effettuata nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, anche quando la vendita fosse stata realizzata mediante una procedura competitiva. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la base imponibile dovesse essere individuata nel prezzo di aggiudicazione, come previsto per le vendite esecutive o effettuate mediante pubblico incanto.
La decisione
La tesi non è stata accolta. L'art. 44 del d.P.R. 131/1986 contiene un'elencazione tassativa delle vendite per le quali la base imponibile coincide con il prezzo di aggiudicazione: espropriazione forzata, asta pubblica e contratti stipulati o aggiudicati in sede di pubblico incanto. La norma non è applicabile per analogia alle vendite effettuate nell'ambito di un concordato preventivo, poiché in tale procedura il prezzo è rimesso alla determinazione delle parti secondo la convenienza dei creditori e non risulta stabilito giudizialmente. Pertanto, la vendita immobiliare in concordato preventivo non beneficia del criterio speciale del prezzo di aggiudicazione previsto dall'art. 44.
Norme richiamate
Art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in sede di pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione.
La disposizione individua tassativamente le fattispecie nelle quali la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione. Non è consentita l'applicazione analogica a vendite immobiliari realizzate in procedure diverse da quelle espressamente indicate.
Massime di principio
- Le norme fiscali che prevedono criteri speciali di determinazione della base imponibile, come quello basato sul prezzo di aggiudicazione, devono essere interpretate restrittivamente quando elencano tassativamente le fattispecie cui si applicano.
- La partecipazione a una procedura competitiva non rende automaticamente applicabile il regime fiscale previsto per le vendite giudiziarie, le espropriazioni forzate o i pubblici incanti.
- Nelle vendite immobiliari effettuate nell'ambito di un concordato preventivo, il prezzo di aggiudicazione non è necessariamente il criterio fiscale rilevante, soprattutto quando il prezzo non è determinato giudizialmente ma è rimesso alle parti e alla convenienza dei creditori.
- Per applicare una disciplina fiscale speciale occorre verificare non solo le modalità formali della vendita, ma anche la natura giuridica della procedura e l'effettivo ruolo dell'autorità giudiziaria nella determinazione del prezzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 210 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 279 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 298 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 27 nov 2017Sentenza del 27/11/2017 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →