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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21674/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in un centro commerciale di proprietà della società poi fallita, incendio che coinvolse anche i locali condotti in sublocazione dalla ricorrente, costringendo alla chiusura del negozio per circa otto mesi. La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare, in via privilegiata, di un credito di Euro 627.077,65 per danni indiretti da essa ritenuti conseguenti all’evento, al netto di Euro 100.000 già ricevuti da un’assicurazione. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, valorizzando: la clausola contrattuale con cui la subconduttrice si era obbligata a stipulare una polizza e a rinunciare a pretese risarcitorie per determinati rischi; la ritenuta validità della clausola, non soggetta a doppia sottoscrizione perché negoziata; l’insussistenza di una nullità ex art. 1229 c.c.; e, soprattutto, la mancata prova dei danni, essendo la perizia di parte ritenuta inattendibile e non supportata da documentazione adeguata. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto dodici motivi: violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale; nullità/inefficacia della clausola per vessatorietà e difetto di specifica approvazione; violazione dell’art. 1229 c.c.; vizi motivazionali sull’eccezione relativa all’esonero di responsabilità; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; erronea valutazione delle prove e mancata considerazione di bilanci, fatture e comunicazioni; omessa liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.; mancata ammissione di C.T.U.; erronea regolamentazione delle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla prova del danno perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito; ha ritenuto infondato il motivo sulla C.T.U.; ha dichiarato inammissibili anche i primi sette motivi perché la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma e non utilmente censurata sulla mancata prova del danno; il motivo sulle spese è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a contestare la valutazione delle prove e l’accertamento del danno, in quanto non scrutinabili in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla C.T.U., poiché il suo diniego rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere anche implicitamente motivato. I primi sette motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché indirizzati contro una ratio decidendi autonoma della decisione impugnata, rimasta non efficacemente aggredita: la mancata prova del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, utilizzata quale base del giudizio di merito

  • art. 2767 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come titolo di privilegio del credito insinuato

  • art. 1341 c.c.

    richiamato per sostenere la vessatorietà e la necessità di specifica approvazione della clausola

  • art. 1342 c.c.

    richiamato per sostenere che il contratto per adesione richiedesse specifica approvazione della clausola

  • art. 1229 c.c.

    invocato per affermare la nullità dell’esonero di responsabilità per dolo o colpa grave; la Corte rileva che la censura non supera il vaglio di legittimità, anche perché il giudice di merito aveva escluso la ricorrenza dei presupposti di nullità

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inefficacia dell’esonero rispetto alla responsabilità aquiliana

  • art. 2051 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inefficacia dell’esonero rispetto alla responsabilità da custodia

  • art. 2053 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inefficacia dell’esonero rispetto alla responsabilità per rovina di edificio

  • art. 1575 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale fonte di responsabilità contrattuale legale del locatore

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1370 e 1371 c.c.

    richiamati per sostenere una diversa interpretazione della clausola contrattuale, da leggere nel contesto dell’intero regolamento negoziale

  • art. 99, comma 11, l. fall.

    richiamato nel motivo sulla motivazione del provvedimento decisorio

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 134, comma 1, c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione concisa e chiara del provvedimento

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità del provvedimento o del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai casi consentiti, non quando si contesti la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non rispetta una prova legale, non quando si critichi il prudente apprezzamento

  • art. 2710 c.c.

    la Corte esclude la sua applicabilità al curatore fallimentare, che non è controparte imprenditoriale ai fini della prova tra imprenditori

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato congiuntamente per chiarire che l’ispezione è mezzo residuale e discrezionale

  • art. 119 c.p.c.

    richiamato congiuntamente per chiarire che l’ispezione è mezzo residuale e discrezionale

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    richiamato congiuntamente per chiarire che l’ispezione è mezzo residuale e discrezionale

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia certo nell’an, pur se non determinabile nel preciso ammontare, e che la difficoltà di stima sia oggettiva e incolpevole

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in censure di violazione di legge o di omesso esame del fatto richieste sostanzialmente dirette a una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • L’art. 1226 c.c. consente la liquidazione equitativa solo se l’esistenza del danno sia certa, benché ne sia difficile la precisa quantificazione; se manca la prova dell’an debeatur, la liquidazione equitativa non è ammessa.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio discrezionale e residuale: il giudice di merito può negarla quando la causa sia già documentalmente istruita o quando la richiesta sia esplorativa, e il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
  • Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, l’impugnazione che non colpisca efficacemente anche solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse.
  • Il curatore fallimentare non è equiparabile alla controparte imprenditoriale ai fini dell’efficacia probatoria dei libri contabili ex art. 2710 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoTransazioneInadempimentoResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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