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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14586/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni sequestrati e di una somma su c/c. Denuncia un macroscopico errore di valutazione del valore dei beni sottoposti a sequestro/confisca (sostiene che il valore reale dei beni sarebbe di oltre 57 mln mentre nel procedimento sarebbero stati valutati poco oltre 3 mln, con ricavi già realizzati e da realizzare indicati nei rendiconti fallimentari per complessivi ~57,8 mln) e contesta la quantificazione del profitto del reato tributario (la sentenza avrebbe stimato il profitto in circa 41,6 mln mentre, secondo il ricorrente, la somma delle poste sarebbe pari a circa 27,6 mln). Inoltre deduce la violazione di legge per mancanza di motivazione ex art. 125 c.p.p., ritenendo il ragionamento giustificativo dell'ordinanza non esplicitato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di motivi: (1) vizio procedurale formale perché il ricorrente ha impiegato la censura per 'mancanza di motivazione' con riferimento all'art. 125 c.p.p., mentre per questioni di motivazione in sede di cassazione occorre dedurre il vizio ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; (2) il motivo è risultato anche generico e manifestamente infondato, non avendo contestato specificamente la motivazione dell'ordinanza. In particolare la Corte ha ritenuto corretti i criteri di valutazione adottati in primo e secondo grado (valutazione degli immobili con riferimento ai prezzi di acquisto desunti dal rogito; valore zero per quote societarie di compagini fallite; riferimento al valore di effettivo realizzo piuttosto che a prospettive speculative di liquidazione). Quanto al ricalcolo del profitto del reato, la Corte ha ritenuto i conteggi del ricorrente incomprensibili e ha ricordato l'impossibilità di rimettere in discussione questioni già definite con sentenza irrevocabile. Non è stato ravvisato alcun esubero tra valori realizzati/realizzandi e ammontare della confisca. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per lamentare la mancanza di motivazione; la Corte osserva però che la censura sulla motivazione in cassazione deve essere proposta ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., pertanto l'uso dell'art. 125 c.p.p. come presidio di ammissibilità è procedimentalmente inidoneo

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte come la specifica norma che disciplina i vizi di motivazione deducibili in cassazione; la Corte afferma che solo con tale puntuale deduzione si puo' far valere un vizio motivazionale, mentre l'alternativa invocazione di norme generiche di motivazione (es. art. 125 c.p.p.) non è efficace per l'ammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In cassazione le censure sulla motivazione devono essere formulate ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; non è ammissibile spostare la critica sulla base di norme generiche della motivazione (es. art. 125 c.p.p.).
  • I giudici di merito possono legittimamente valutare i beni sequestrati usando criteri quali il prezzo di acquisto desunto dal rogito per gli immobili e attribuendo valore zero a quote di società già dichiarate fallite; tali valutazioni non sono facilmente riformabili in sede esecutiva o di legittimità se motivate.
  • La rilevanza ai fini della confisca è il valore di effettivo realizzo dei beni, non le mere aspettative o proiezioni future sulla liquidazione che emergessero successivamente alla definitività della sentenza.
  • Contestazioni generiche o ricalcoli non accompagnati da un'esplicitazione logico-giuridica chiara e da riferimenti puntuali agli elementi decisivi della motivazione risultano inammissibili e/o manifestamente infondati in cassazione.
  • Se la quantificazione del profitto del reato è già stata affrontata e ritenuta inesausta nei precedenti gradi con sentenza definitiva, la parte non può riaprire la questione in cassazione con mere somme aritmetiche senza dimostrare un errore giuridico o probatorio specifico.

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