Sentenza n. 921/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento Della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35737 Comunicazione: CP700-4485501-P notificata alla ricorrente in data 19 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1997/1998 e 1998/1999 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare sul latte per periodi antecedenti, con connesso aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 19 ottobre 2022, con la quale era stato ricalcolato il prelievo supplementare sul latte, deducendo l'illegittimità dell'atto e degli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso l'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti. Dal testo non emergono ulteriori motivi specifici di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Nel corso del giudizio, la disciplina applicabile è stata modificata dall'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, che ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento impugnato aveva infatti perso efficacia ex lege in forza dell'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 ed era stato sostituito dalle comunicazioni da effettuarsi secondo la nuova disciplina. L'annullamento dell'atto originario non risultava quindi più utile alla ricorrente. Il Collegio ha rilevato che tale esito era stato previamente segnalato in udienza e ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo giustificata la compensazione dall'evoluzione normativa applicabile alla fattispecie.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. n. 69/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione determina ex lege la perdita di efficacia delle comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e la loro sostituzione con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione un ruolo nella decisione di merito.
art. 8-ter l. n. 33/1999
Richiamato nell'oggetto dell'impugnazione quale base normativa del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta priva ex lege di efficacia l'atto amministrativo impugnato e lo sostituisce con un nuovo atto, viene meno l'utilità concreta dell'annullamento dell'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La perdita di efficacia dell'atto impugnato per effetto diretto della legge sopravvenuta è sufficiente a determinare l'improcedibilità del giudizio, senza necessità di una pronuncia di annullamento dell'atto ormai privo di effetti.
- L'evoluzione normativa sopravvenuta che incide direttamente sull'efficacia dell'atto controverso può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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