Cassazione Penale, Sentenza n. 2736/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza che aveva riqualificato il fatto in minaccia (art. 612 c.p.) e dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela, deducendo che la fattispecie fosse procedibile d'ufficio per la sussistenza dell'aggravante "più persone riunite" richiamata dall'art. 339 c.p. (norma correlata all'art. 612) e che, comunque, la disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 non poteva essere invocata per bloccare il procedimento quando la persona offesa si fosse già costituita parte civile. I Rizzotti hanno proposto separato ricorso denunciando vizi di motivazione nella valutazione dei verbali di P.G. e nell'apprezzamento del contenuto e dell'idoneità offensiva delle espressioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale: ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame, condividendo che la riqualificazione implicava la procedibilità d'ufficio per l'aggravante delle "più persone riunite" e che la disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 non ostava al proseguimento quando la persona offesa si era già costituita parte civile. Il ricorso dei fratelli Rizzotti è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano, di fatto, una richiesta di riconsiderazione del merito probatorio, materia non sindacabile in Cassazione; perciò i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come imputazione originaria (resistenza a pubblico ufficiale) che è stata poi riqualificata; la sentenza iniziale aveva modificato la qualificazione giuridica del fatto
art. 612 c.p.
Fattispecie della minaccia usata per la riqualificazione del fatto; la valutazione della procedibilità è stata fatta con riferimento a questa norma e al richiamo delle aggravanti
art. 61 n. 10 c.p.
Aggravante richiamata dal Procuratore Generale (minaccia ai danni di pubblico ufficiale) che, se applicabile, incide anche sul regime di procedibilità
art. 339 c.p.
Aggravante «più persone riunite» ritenuta applicabile: la sua sussistenza impone la procedibilità d'ufficio secondo il richiamo normativo, indipendentemente dalla percezione soggettiva del pubblico ufficiale
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Ha reso procedibili a querela alcune fattispecie, con disciplina transitoria che prevede l'avviso alla persona offesa per esercitare la querela; la Corte ha precisato che tale disciplina transitoria non si applica quando la persona offesa ha già manifestato la volontà di punizione costituendosi parte civile
art. 606 c.p.p.
Richiamato indirettamente in relazione ai motivi di cassazione proponibili: la Corte ha confermato che non sono ammissibili censure che in realtà chiedono la riconsiderazione del merito probatorio, mentre sono sindacabili vizi di motivazione propriamente detti
Massime di principio
- Se il fatto è riqualificato in una fattispecie che prevede aggravanti (es. "più persone riunite") che rendono la fattispecie procedibile d'ufficio, il processo non può essere dichiarato improcedibile per difetto di querela sulla base della nuova procedibilità a querela introdotta da norma sopravvenuta
- La disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 che richiede l'avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela non si applica se la persona offesa ha già manifestato la volontà di punizione costituendosi parte civile e mantiene tale volontà nei giudizi successivi
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove sono inammissibili; sono sindacabili solo vizi di motivazione mancanti, contraddittori o manifestamente illogici
- Quando la riqualificazione del reato incide sul regime di procedibilità, il giudice deve esaminare se sussistono aggravanti o condizioni che rendono il reato procedibile d'ufficio e applicare la normativa transitoria solo nei casi in cui essa sia effettivamente pertinente
- Costituirsi parte civile può avere effetto anche sulle condizioni di procedibilità: manifesta la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il responsabile e può incidere sull'applicabilità di avvisi o termini introdotti successivamente
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