Ordinanza n. 1270/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta -istanza P-BN/L/Q/2023/100275 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Benevento il 16/07/2024, ma regolarmente notificato solo in data 02/09/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo a un'istanza di emersione o autorizzazione al lavoro, adottata dalla Prefettura di Benevento e notificata successivamente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso il 16 luglio 2024 e notificato il 2 settembre 2025. In sede cautelare ha riproposto la domanda di sospensione. Il TAR ha rilevato che, nel frattempo, l'amministrazione aveva adottato il 5 gennaio 2026 un diniego di riesame, sollecitato dall'istanza del 10 dicembre 2025, motivato nel senso che soltanto in caso di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro sarebbe stato possibile valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale diniego non era stato impugnato con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare riproposta. La domanda è stata ritenuta inammissibile perché il sopravvenuto diniego di riesame, contenente una specifica posizione dell'amministrazione sulla possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non era stato autonomamente impugnato con motivi aggiunti. Il giudice ha quindi escluso i presupposti per accogliere la tutela cautelare, senza pronunciarsi sull'illegittimità sostanziale della revoca del nulla osta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza di sospensione è stata respinta per l'assenza dei presupposti, essendo stata ritenuta inammissibile in relazione al sopravvenuto diniego non impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La riproposizione di un'istanza cautelare può essere dichiarata inammissibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotti un nuovo diniego o una nuova determinazione rilevante per la posizione del ricorrente e tale atto non venga impugnato con motivi aggiunti.
- Quando un diniego di riesame contiene una nuova e specifica determinazione amministrativa idonea a incidere sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, il ricorrente deve contestarlo mediante motivi aggiunti per consentire al giudice di valutarne la legittimità e gli effetti cautelari.
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