Cassazione Penale, Sentenza n. 33426/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, riconoscendo la continuazione tra due reati di furto tentato (fatti il 14/10/2017 e il 14/11/2017) ha rideterminato la pena complessiva in 7 mesi di reclusione e 450 euro di multa concedendo la sospensione condizionale dell'esecuzione. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 671, comma 3, c.p.p. e dell'art. 649 c.p.p., rilevando che la sentenza più grave (3/12/2021, divenuta irrevocabile il 12/01/2022) aveva espressamente e motivatamente escluso il beneficio della sospensione condizionale; pertanto il Giudice dell'esecuzione non poteva estendere la sospensione alla parte di pena per la quale il giudicato aveva escluso il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha richiamato il principio per cui l'art. 671, comma 3, c.p.p. consente al giudice dell'esecuzione di concedere benefici (tra cui la sospensione condizionale) quando ciò consegue al riconoscimento della continuazione, ma tale potere è limitato: a) dal comma 2 dell'art. 671 (la pena complessiva non può eccedere la somma delle pene inflitte), e b) dal giudicato sostanziale, che impedisce al giudice dell'esecuzione di accordare un beneficio espressamente negato dal giudice della cognizione. Nel caso concreto l'ordinanza impugnata ha errato nel concedere la sospensione anche rispetto alla pena per la quale la sentenza del 3/12/2021 aveva escluso la sospensione. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 671, comma 3, cod. proc. pen.
"quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione"
Consente al giudice dell'esecuzione di concedere benefici di legge in caso di riconoscimento della continuazione, permettendo quindi anche la concessione della sospensione condizionale per la pena unitaria, ma tale potere è soggetto ai limiti indicati dalla giurisprudenza (in particolare l'efficacia del giudicato che abbia espressamente escluso il beneficio).
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
"la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna"
Limite al potere di determinazione della pena per il reato continuato: la pena complessiva non può superare la sommatoria delle singole pene già inflitte.
art. 163, cod. pen.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la valutazione della sua applicabilità al complesso sanzionatorio è rimessa al giudice dell'esecuzione nei limiti di legge e del giudicato.
art. 649, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso del PM come violata; il motivo era che il provvedimento esecutivo avrebbe contrastato il giudicato sostanziale formato dalla sentenza irrevocabile che aveva escluso la sospensione.
Corte Cost. n. 183 del 2013
Richiamata quale principio che giustifica il rinvio per nuovo giudizio ad altra persona fisica (diversa composizione) quando ciò sia necessario per assicurare imparzialità o corretto svolgimento del giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Se una sentenza irrevocabile ha espressamente e motivatamente escluso la sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione non può concedere tale beneficio in sede di determinazione della pena per continuazione: il giudicato sostanziale è vincolante.
- Se invece in una o più pronunce non vi è stata espressa pronuncia sulla sospensione (omessa pronuncia), il giudice dell'esecuzione può valutare e concedere la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 671, comma 3, c.p.p., sempre nei limiti di legge.
- Il potere del giudice dell'esecuzione è doppiatamente limitato: a) non può determinare una pena complessiva che ecceda la somma delle singole pene (art. 671, comma 2), b) non può sovvertire un giudicato che abbia escluso espressamente il beneficio.
- In caso di annullamento parziale dell'ordinanza di esecuzione relativo alla concessione di benefici, la Corte può rinviare il procedimento per nuovo esame ad altra composizione del Tribunale.
- Operativamente, prima di concedere la sospensione in sede esecutiva, verificare sempre lo stato del giudicato sulle singole sentenze (se la sospensione è stata concessa, negata o omessa) e motivare espressamente la decisione alla luce dei limiti di cui all'art. 671 c.p.p.
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