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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21367/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, in particolare nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. I primi due motivi di ricorso riguardavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi generici e indeterminati, perché non indicavano quali elementi concreti fossero stati trascurati dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili. Nel ricorso si contestava anche la presenza in sentenza di un riferimento alla recidiva 'riconosciuta e contestata', qualificato dalla Corte come mero refuso, poiché il primo giudice aveva escluso sia le attenuanti generiche sia la recidiva e la sentenza d'appello aveva comunque confermato la pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi relativi alle attenuanti generiche erano privi della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto non confrontavano in modo concreto la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre considerato irrilevante il richiamo alla recidiva contenuto in sentenza, trattandosi di un evidente refuso non idoneo a incidere sulla decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non possono essere negate con censura generica se il ricorso non indica specificamente gli elementi favorevoli trascurati dal giudice di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere i motivi con sufficiente specificità e determinatezza; in mancanza, la censura è inammissibile perché non consente al giudice dell'impugnazione di individuare l'oggetto del sindacato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a formule astratte o assertive e non individua gli specifici elementi di fatto o di diritto trascurati dalla motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata e spiegare in modo puntuale perché la motivazione sarebbe illogica, carente o erronea.
  • Un mero errore materiale o refuso nel testo della sentenza non incide sulla validità della decisione se dal complessivo contenuto della motivazione emerge con chiarezza la reale statuizione del giudice.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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