Regolamento (UE) 2020/448
Regolamento delegato (UE) 2020/448 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la specificazione del trattamento dei derivati OTC in relazione a talune cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate a fini di copertura (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina europea sui requisiti di margine per i derivati OTC non compensati, per allinearla al quadro introdotto dal regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni STS. In presenza di specifiche condizioni, consente alle società veicolo per la cartolarizzazione di non costituire né raccogliere margine iniziale e di non costituire margine di variazione, limitandosi alla gestione del margine di variazione in contante ricevuto. La deroga è circoscritta a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e mira a tenere conto delle difficoltà strutturali delle SPV nel fornire garanzie, preservando al contempo la tutela della controparte.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 introducendo una deroga ai requisiti di margine per alcuni derivati OTC non compensati collegati a cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) a fini di copertura.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti che concludono contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale con una società veicolo per la cartolarizzazione, quando il derivato è in relazione a una cartolarizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e la cartolarizzazione soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012. La disciplina riguarda il trattamento delle tecniche di attenuazione dei rischi nelle procedure di gestione del rischio, con esclusione dei contratti derivati OTC non collegati alla cartolarizzazione dal paniere di compensazione per poter beneficiare della deroga. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del trattamento dei derivati OTC in relazione a cartolarizzazioni STS
Il regolamento delegato (UE) 2020/448 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 per allineare la disciplina dei requisiti di margine applicabili ai derivati OTC non compensati con il quadro introdotto dal regolamento (UE) 2017/2402 in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. La finalità dichiarata è quella di garantire coerenza di trattamento tra derivati associati a obbligazioni garantite e derivati associati a cartolarizzazioni, tenendo conto delle peculiarità strutturali delle società veicolo per la cartolarizzazione (SPV).
Contesto normativo e finalità
Il regolamento interviene sull’articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2402. Il considerando centrale evidenzia che le SPV per cartolarizzazioni dispongono in genere di scarsa liquidità eccedente e di attività limitate da impiegare per lo scambio di garanzie; per questo, l’applicazione integrale delle regole del regolamento delegato (UE) 2016/2251 risulterebbe difficoltosa. La soluzione adottata è una deroga circoscritta, in presenza di condizioni stringenti, per limitare l’onere di collateralizzazione senza compromettere eccessivamente la gestione del rischio di controparte.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale conclusi da una società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione, purché la cartolarizzazione rientri nella definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e soddisfi le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012. La deroga opera nelle procedure di gestione del rischio tra le controparti e riguarda specificamente i margini: margine di variazione e margine iniziale.
Deroga ai requisiti di margine
Quando ricorrono le condizioni previste dal nuovo articolo 30 bis, le controparti possono prevedere che:
- la società veicolo per la cartolarizzazione non costituisca il margine di variazione;
- il margine di variazione sia comunque raccolto in contante presso la controparte e restituito quando dovuto;
- il margine iniziale non sia né costituito né raccolto.
La disciplina è quindi asimmetrica e mira a semplificare gli adempimenti delle SPV, mantenendo però la circolazione del margine di variazione in contante secondo un meccanismo che preserva la copertura del rischio residuo.
Condizioni cumulative per beneficiare della deroga
L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- la controparte del derivato OTC deve avere un trattamento pari-passu almeno equivalente a quello dei possessori della nota di cartolarizzazione con rango più elevato, salvo che essa non sia la parte insolvente o quella interessata;
- la società veicolo per la cartolarizzazione deve essere soggetta, su base continuativa, a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari almeno al 2 % delle note in essere;
- il paniere di compensazione non deve comprendere contratti derivati OTC non collegati alla cartolarizzazione.
Effetti pratici per le controparti
Il regolamento chiarisce che, nelle cartolarizzazioni STS, le controparti delle SPV sono tenute a costituire il margine di variazione in contante e hanno diritto alla sua restituzione, parziale o totale, quando ne ricorrano i presupposti. Le SPV, dal canto loro, non sono soggette a un obbligo generale di raccolta o costituzione di garanzie diverso da quello relativo al margine di variazione ricevuto in contanti, che deve essere raccolto e costituito. La scelta normativa risponde all’esigenza di bilanciare flessibilità operativa e contenimento del rischio di controparte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251
Viene inserito l’articolo 30 bis nel regolamento delegato (UE) 2016/2251, per disciplinare in modo specifico il trattamento dei derivati OTC in relazione a cartolarizzazioni a fini di copertura.
Deroga ai requisiti di margine per le SPV di cartolarizzazione STS
In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere che la società veicolo per la cartolarizzazione non costituisca il margine di variazione e non costituisca né raccolga il margine iniziale, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 30 bis, paragrafo 2.
Condizioni per l’applicazione della deroga
La deroga si applica solo se: a) la controparte del derivato OTC ha un trattamento pari-passu almeno pari a quello dei possessori della nota di cartolarizzazione con rango più elevato, salvo che la controparte non sia la parte insolvente o quella interessata; b) la cartolarizzazione è soggetta, su base continuativa, a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari almeno al 2 % delle note in essere; c) il paniere di compensazione non comprende contratti derivati OTC non collegati alla cartolarizzazione.
Trattamento del margine di variazione in contante
La società veicolo per la cartolarizzazione non costituisce il margine di variazione, ma deve raccogliere il margine di variazione ricevuto in contante presso la controparte e restituirlo quando è dovuto. Le controparti delle SPV restano tenute a costituire il margine di variazione in contante e hanno diritto alla sua restituzione, parziale o totale, secondo le regole applicabili.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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