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Sentenza

Sentenza n. 14530/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 15 settembre 2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni; - del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7 ottobre 2019 che individua i criterî di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - della circolare del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della salute); - della circolare del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 21 aprile 2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della salute); - della circolare del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della salute); - della circolare del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze); - dell’accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7 novembre 2019 che individua i criterî di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l’anno 2019; - dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tau medica s.r.l. il 15 marzo 2023: - delibera Regione Abruzzo DPF/121; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tau medica s.r.l. il 15 marzo 2023: - delibera Regione Umbria 14 dicembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tau medica s.r.l. il 27 novembre 2025: - della tabella fornitori contenente il valore del payback inizialmente dovuto e quello ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Marche; - del decreto del direttore dell’Agenzia regionale sanitaria della Regione Marche n. 150/ARS del 9 ottobre 2025 avente ad oggetto «Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018: pubblicazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici che hanno provveduto al versamento delle quote determinate ai sensi dell’art. 8 comma 3 d.l. 34/2023 e dell’art. 7 comma 1 d.l. 95/2025»; - della tabella fornitori contenente il valore del payback inizialmente dovuto e quello ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Abruzzo; - della determina del direttore regionale salute e welfare della Regione Umbria n. 8812 del 22 agosto 2025 avente ad oggetto «Articolo 7 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d’atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l’ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018»;

Giustizia amministrativa202214600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali di disciplina e certificazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e atti regionali applicativi di individuazione e quantificazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, gli accordi Stato-Regioni, le circolari e gli ulteriori atti statali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché, con motivi aggiunti, gli atti applicativi delle Regioni Abruzzo, Umbria e Marche. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale e unionale del meccanismo, per violazione della libertà d'impresa, del principio di proporzionalità, dell'affidamento, dell'irretroattività, della riserva di legge e dei principi in materia di evidenza pubblica; ha inoltre dedotto vizi propri degli atti, sostenendo che la fissazione dei tetti regionali nel 2019 e l'attivazione del recupero nel 2022 fossero tardive e retroattive, alterassero l'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura e non rispettassero i termini normativi. Con i motivi aggiunti ha contestato anche il calcolo del fatturato rilevante e degli importi di ripiano richiesti dalle amministrazioni regionali, nonché l'illegittimità derivata degli atti applicativi.

La decisione

Il ricorso principale contro gli atti ministeriali è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui il payback per gli anni 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria, compatibile con la libertà d'impresa e con la riserva di legge. Le imprese erano già consapevoli, dal 2015, dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di superamento; la successiva determinazione del tetto regionale nella misura del 4,4% non ha introdotto ex novo l'obbligazione sostanziale. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti e alle gare, incidendo sul fatturato complessivo dei fornitori e non sull'entità della fornitura o sul prezzo contrattuale, e non è stato dimostrato che abbia eliminato o eccessivamente ridotto i margini di utile. I ricorsi per motivi aggiunti contro gli atti regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tali atti svolgono attività meramente vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva: individuano le imprese e applicano al fatturato la percentuale di ripiano già prevista dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione e spetta al giudice ordinario. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell'ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il superamento dei tetti di spesa, la quota di ripiano posta a carico delle imprese fornitrici, il criterio proporzionale basato sul fatturato e la procedura di individuazione delle aziende obbligate per gli anni 2015-2018.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha previsto la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e la relativa certificazione con decreto ministeriale.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo e previsto una riduzione dell'importo dovuto dalle aziende fornitrici; la disciplina è stata successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, entro il termine indicato in sentenza.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare precedenti conformi nella motivazione della sentenza semplificata o, comunque, ai fini dell'uniforme applicazione del diritto.

  • art. 133 c.p.a.

    È richiamato per escludere che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Il meccanismo del payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 condivisa dal giudice amministrativo, la libertà d'impresa, la riserva di legge, il principio di irretroattività o il legittimo affidamento, poiché l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015, prima delle gare e della stipulazione dei contratti.
  • La successiva determinazione del tetto regionale nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard non costituisce introduzione retroattiva dell'obbligo sostanziale di ripiano quando tale obbligo e i relativi criteri percentuali erano già previsti dalla legge; la determinazione successiva rende operativo un meccanismo normativamente già delineato.
  • Il payback sanitario opera esternamente alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o esiti delle gare, ma incide sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori mediante un obbligo calcolato sul fatturato.
  • Gli atti regionali che, sulla base della certificazione statale del superamento del tetto, si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende obbligate e applicare matematicamente la percentuale di ripiano prevista dalla legge sono attività vincolate e prive di esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia relativa alla correttezza del calcolo dell'importo dovuto dal fornitore in base agli atti regionali applicativi del payback attiene a un diritto soggettivo patrimoniale e spetta al giudice ordinario, anche se gli atti regionali sono formalmente qualificati come provvedimenti amministrativi o prevedono la loro impugnabilità davanti al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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