Cassazione Civile, Ordinanza n. 10458/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di una abitazione in corso di costruzione, poi realizzata e consegnata al promittente acquirente, senza che risulti stipulato il definitivo. Contestualmente alla consegna, l'acquirente avrebbe conferito un mandato alla società costruttrice per la manutenzione dei lavori del condominio, impegnandosi a corrisponderle il relativo compenso e il rimborso spese. Poiché il pagamento non sarebbe avvenuto integralmente, la società otteneva decreto ingiuntivo; l'acquirente proponeva opposizione, respinta in primo grado, ma accolta in appello con revoca del decreto per difetto di prova delle spese poste a fondamento del credito. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 115, 167, 183 e 645 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso su una contestazione tardiva dell'opponente, formulata solo nelle conclusionali, ampliando illegittimamente il thema decidendum; con il secondo deduceva omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fossero stati considerati il mandato e la documentazione contabile (fatture e altri documenti) comprovante le spese rimborsabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, confermando la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo. Ha chiarito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva la posizione di attore in senso sostanziale e resta onerato della prova di tutti gli elementi costitutivi del credito. La Corte d'appello aveva infatti negato il credito non per la tardività delle contestazioni del debitore, ma perché la società non aveva dimostrato con certezza né la riferibilità delle spese alle parti e ai servizi comuni, né l'effettiva anticipazione delle somme e la corretta ripartizione; i documenti prodotti erano stati valutati ma ritenuti insufficienti, trattandosi di prospetti unilateralmente predisposti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare la pretesa tardività delle deduzioni del debitore; la Corte non ravvisa violazione, perché la contestazione rientrava nel tema difensivo del convenuto formale.
art. 167 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sullo svolgimento della difesa del convenuto, ma ritenuto non violato dalla Corte d'appello.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa tardività delle contestazioni; censura ritenuta infondata/inammissibile.
art. 645 c.p.c.
La Corte ribadisce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto è attore in senso sostanziale e deve provare il credito.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del credito azionato, indipendentemente dalle contestazioni del debitore.
- La semplice produzione di documenti contabili o di prospetti unilateralmente predisposti non integra, di per sé, prova sufficiente del credito se non consente di accertare in modo certo la riferibilità delle spese, la loro effettiva anticipazione e la corretta ripartizione.
- La doglianza di tardività di una contestazione è irrilevante se la decisione di merito si fonda, in via autonoma, sulla mancanza di prova del credito; in tal caso la ratio decidendi è la carenza probatoria dell'attore sostanziale, non il contenuto dell'eccezione del convenuto.
- Il mandato a rimborsare spese presuppone comunque la prova dell'effettivo sostenimento delle spese richieste in rimborso, non essendo sufficiente la sola esistenza del rapporto obbligatorio astratto.
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