Cassazione Civile, Sentenza n. 16536/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a un contratto preliminare di compravendita (15/12/1998) di un immobile in Ascea. Il promissario acquirente Petillo aveva chiesto la risoluzione del preliminare per mancata consegna di documenti e per diritti di usi civici sull'immobile; i promissari venditori (De Dura e Di Blasi) contestarono che Petillo occupava l'immobile senza titolo fin dal 1998 e vi aveva eseguito opere abusive, chiedendo a sua volta la risoluzione per inadempimento e indennità per occupazione sine titulo. In primo grado il tribunale rigettò le domande risarcitorie e le riconvenzionali; la Corte d'appello accolse invece la risoluzione per inadempimento esclusivo di Petillo (per le opere abusive) ma respinse le richieste di indennità/risarcimento avanzate dai venditori. De Dura e Di Blasi ricorsero in Cassazione, come pure Petillo con ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Michele Petillo per tardività/formalità (mancata notifica del controricorso nei termini) e ha accolto il ricorso principale di Felice De Dura e Patrizia Di Blasi limitatamente ai motivi riguardanti il rigetto del risarcimento per l'occupazione sine titulo e la mancata considerazione del valore d'uso nella liquidazione. La Cassazione ha affermato che il danno da occupazione o modifica illegittima dell'immobile è spesso "in re ipsa" (presunzione iuris tantum) e che la Corte d'appello ha erroneamente richiesto prove ulteriori sull'an del danno e non ha adeguatamente considerato le risultanze della CTU e l'effettivo pregiudizio dimostrato (es. impugnativa al TAR per evitare l'acquisizione comunale). La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in altra composizione, per riesame e per la quantificazione del danno e la ripartizione delle spese; salvo l'accertata inammissibilità dell'atto incidentale si dà atto degli adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
Invocato dai ricorrenti per censurare la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali nella valutazione delle domande di risarcimento; la Corte ha ritenuto fondata la censure in relazione all'an del danno da occupazione.
art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ.
Richiamato per omesso esame delle risultanze probatorie (CTU) sul valore d'uso dell'immobile; la Cassazione ha rilevato l'omissione e disposto il rinvio per nuovo esame.
art. 1226 cod. civ.
Tra le norme civili richiamate dai ricorrenti nel profilo risarcitorio (responsabilità contrattuale/extracontrattuale); la Corte ha esaminato la compatibilità delle domande risarcitorie con i principi del diritto civile.
art. 1458 cod. civ.
Norma sulla risoluzione per inadempimento: richiamata nel quadro delle domande di risoluzione già accolte in sede d'appello rispetto alle opere abusive dell'acquirente.
art. 2043 cod. civ.
Fondamento dell'azione risarcitoria per fatto illecito: la Corte ricorda che la limitazione del godimento della proprietà legittima il risarcimento.
art. 2056 cod. civ.
Richiamata tra le norme sul risarcimento; la Corte prende in considerazione la quantificazione dei danni e la possibilità della liquidazione equitativa del valore d'uso.
art. 2727 cod. civ.
Principi sulla prova; la Corte ricorda che l'esistenza del danno da occupazione può essere presunta (iuris tantum) e che l'onere probatorio riguarda soprattutto la determinazione dell'ammontare.
art. 325 cod. proc. civ.
Richiamato per il termine breve (60 giorni) di impugnazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto tardivo il ricorso incidentale di Petillo anche rispetto a tale termine.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamati in punto di contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.
Massima SS.UU. 11/11/2008 n. 26972 (giurisprudenza)
Utilizzata in senso ermeneutico per distinguere danni-conseguenza da danni-evento e per giustificare il riconoscimento del danno come in re ipsa nelle modificazioni illegittime del bene.
Massime di principio
- L'occupazione sine titulo o la modifica illegittima di un immobile altrui generano, di regola, un danno "in re ipsa" (presunzione iuris tantum) sulla base della perdita temporanea delle utilità normalmente ottenibili dal proprietario; il proprietario non deve provare l'esistenza del danno, ma ne va quantificato l'ammontare.
- La presunzione del danno è superabile solo con prova convincente dell'inesistenza del valore economico del bene (es. disinteresse del proprietario).
- In caso di contestazioni su opere abusive che comportino conseguenze amministrative (es. rischio di acquisizione comunale), tali fatti rafforzano la sussistenza del danno e devono essere valutati dal giudice nella fase di an e di quantificazione.
- La CTU sul valore d'uso è elemento probatorio rilevante e va preso in considerazione dal giudice quando si discute la quantificazione del danno per perdita di godimento; se mancante o non valutata, il giudice può procedere a liquidazione equitativa.
- Le censure sul mancato riconoscimento del danno devono distinguere tra l'accertamento dell'an (esistenza del danno) e la determinazione del quantum; i giudici non possono richiedere prove impossibili o inutili (p.es. prova di una locazione che non è stata mai avanzata) per negare la presunzione.
- I ricorsi incidentali in Cassazione devono rispettare le regole procedurali (notifica del controricorso nei termini); il mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16463/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16464/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16465/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16466/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16467/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16468/2020 del 31/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →