Sentenza n. 2268/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 23 settembre 2025 alla Questura di Ragusa un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Non avendo ricevuto una decisione, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha rappresentato di avere comunicato il 28 novembre 2025 i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, per carenza documentale, e di avere successivamente validato e autorizzato la pratica. La ricorrente ha poi depositato copia del permesso di soggiorno consegnatole il 30 giugno 2026, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ai fini delle spese e dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ha rilevato che non era stata provata la data di integrazione della documentazione mancante da parte della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il permesso di soggiorno richiesto era stato rilasciato e, quindi, era venuta meno l’inerzia amministrativa e l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Il Collegio ha precisato che il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. mira a ottenere una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, favorevole o sfavorevole, e che la condanna per silenzio presuppone la perdurante inerzia al momento della pronuncia. Quanto alla posizione della ricorrente, il TAR ha ritenuto manifestamente infondate le domande ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, osservando che i termini per la conclusione del procedimento non iniziano a decorrere quando la documentazione inizialmente prodotta è incompleta e l’Amministrazione deve richiederne l’integrazione. Poiché la ricorrente non aveva dimostrato quando avesse integrato la documentazione, il ritardo non poteva essere imputato all’Amministrazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la limitata attività difensiva dell’Amministrazione e la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Oggetto del giudizio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. “è il mancato esercizio del potere amministrativo, ossia l’inerzia dell’amministrazione che risulti lesiva per l’interessato”.
L’azione contro il silenzio presuppone che, al momento della pronuncia, persista l’inerzia dell’Amministrazione e che sussista l’interesse all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà, quale che ne sia il contenuto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il rilascio del permesso di soggiorno nel corso del giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere, imponendo la relativa declaratoria.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata utilizzata dall’Amministrazione per evidenziare la carenza della documentazione prodotta e richiederne l’integrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo contro il silenzio, l’interesse a ricorrere permane soltanto finché l’Amministrazione non abbia concluso il procedimento con un provvedimento definitivo; l’adozione di un atto meramente interlocutorio o soprassessorio non è sufficiente a far cessare l’inerzia.
- Il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. tutela l’interesse all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, favorevole o sfavorevole, e non garantisce un esito sostanziale favorevole all’istante, salvo il limite previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a.
- Quando l’istanza amministrativa è priva della documentazione necessaria e l’Amministrazione richiede un’integrazione, i termini per la conclusione del procedimento non decorrono finché l’istante non abbia completato la documentazione richiesta.
- Chi agisce contro il silenzio dell’Amministrazione deve dimostrare la data in cui ha adempiuto alla richiesta di integrazione documentale, se tale circostanza è decisiva per stabilire la decorrenza del termine procedimentale e l’imputabilità del ritardo.
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