Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1641/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale n. 290 del 29 dicembre 2022, recante revisione della pianta organica delle farmacie e delimitazione territoriale della seconda sede farmaceutica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I titolari della seconda sede farmaceutica hanno impugnato la deliberazione comunale sostenendo che essa avesse modificato illegittimamente il perimetro territoriale della sede rurale senza adeguata istruttoria e senza i presupposti previsti dalla disciplina di settore; hanno inoltre dedotto carenza di motivazione e mancata rispondenza della scelta alle effettive esigenze di distribuzione del servizio farmaceutico. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa notificazione alla società titolare dell’altra sede farmaceutica, individuata nell’atto e portatrice di un interesse contrario all’accoglimento del ricorso. Ha altresì eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il trasferimento della farmacia verso Quattro Ponti sarebbe stato superato dal trasferimento, autorizzato nel 2021, all’interno della frazione Acquavella. I ricorrenti avevano richiamato il precedente contenzioso relativo alla deliberazione n. 45 del 2020, annullata dal TAR con sentenza n. 318 del 2023; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5359 del 2025, aveva poi rilevato che quella deliberazione era stata superata dagli atti successivi, compresa la deliberazione qui impugnata.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione alla società titolare dell’altra sede farmaceutica, qualificata come controinteressata necessaria. Ha ritenuto sussistenti entrambi gli elementi richiesti: quello formale, perché la società era individuata nella deliberazione, e quello sostanziale, perché l’eventuale annullamento avrebbe inciso direttamente sul bacino di utenza, sull’assetto territoriale e sulla posizione giuridico-economica della farmacia concorrente. La sua opposizione di terzo contro la precedente sentenza del TAR ha inoltre confermato l’interesse alla conservazione dell’assetto. Il TAR ha richiamato l’art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso va notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto. La declaratoria d’inammissibilità ha assorbito sia l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sia le censure di merito, che non sono state esaminate. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Invero, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che siano individuati nell’atto stesso.

    La notificazione all’amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto è necessaria a pena di decadenza; l’omissione nei confronti del controinteressato necessario individuato nell’atto determina l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualità di controinteressato in senso tecnico richiede congiuntamente che il soggetto sia specificamente individuato nell’atto impugnato e che sia titolare di un interesse qualificato e contrario all’accoglimento del ricorso.
  • È controinteressato necessario il titolare di un’attività o di una posizione giuridica direttamente incisa dall’assetto amministrativo contestato, quando l’eventuale annullamento dell’atto possa pregiudicarne immediatamente gli interessi.
  • L’omessa notificazione del ricorso a un controinteressato necessario individuato nell’atto impugnato determina una carenza originaria del contraddittorio e l’inammissibilità dell’impugnazione; l’eccezione, se assorbente, preclude l’esame delle ulteriori questioni processuali e dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.