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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05650/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

Una società debitrice aveva stipulato nel 1999 un mutuo con un istituto bancario; in seguito la banca aveva promosso esecuzione immobiliare su un immobile di sua proprietà adibito a hotel. La debitrice sosteneva che, negli atti dell’esecuzione, la banca avesse dichiarato di avere ceduto il credito a una società veicolo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, ma che tale cessione non fosse stata provata, o comunque fosse nulla/inoperativa per asserita violazione della legge n. 130/1999 (mancanza dei presupposti dell’oggetto sociale dedicato, dell’iscrizione all’elenco speciale, del riferimento alla cessione in blocco nel registro imprese). Chiedeva quindi il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., anche non patrimoniali ex art. 2059 c.c. in relazione agli artt. 185 e 629 c.p., assumendo di avere subito danni per il rilascio forzoso dell’immobile e per la vendita a prezzo incongruo. In appello la società aveva censurato la sentenza di primo grado con vari motivi, ma aveva poi rinunciato al giudizio nei confronti della società originariamente convenuta Vesta Finance. In cassazione ha proposto un unico motivo, deducendo nullità del procedimento e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo alla domanda svolta nei confronti della mandataria Italfondiario, sostenendo la responsabilità di quest’ultima per omessa verifica e monitoraggio della rispondenza dell’operazione di cartolarizzazione alla normativa vigente. Nei confronti dell’altra società mandataria/cessionaria del subentro, la ricorrente aveva rinunciato al ricorso, con accettazione e rinuncia incidentale della controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e una delle parti intimate per intervenuta rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese tra quelle parti; ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della società mandataria Italfondiario per difetto di specificità, poiché nel ricorso non era adeguatamente individuata la domanda proposta in primo grado contro tale soggetto e comunque non risultava impugnata la statuizione di passaggio in giudicato della sentenza di merito anche rispetto a esso; ha compensato le spese nei confronti dell’altra resistente costituitasi senza che fossero proposte censure specifiche. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della Corte d’appello è rimasta ferma per effetto della rinuncia e dell’inammissibilità nei limiti sopra indicati.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come base della domanda risarcitoria per danno aquiliano derivante dall’asserita illegittimità della cessione/cartolarizzazione e dell’esecuzione immobiliare.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in relazione alla condotta denunciata.

  • art. 185 c.p.

    Evocato dalla parte ricorrente quale ulteriore fondamento della pretesa risarcitoria.

  • art. 629 c.p.

    Evocato dalla parte ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria.

  • legge n. 130 del 30/04/1999

    Richiamata per contestare la validità/inoperatività dell’operazione di cartolarizzazione e della cessione del credito.

  • art. 2, comma 6, legge n. 130 del 1999

    Invocato come disposizione asseritamente violata per difetto dei presupposti della cartolarizzazione.

  • art. 3 legge n. 130 del 1999

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all’asserito oggetto sociale dedicato del soggetto coinvolto nella cartolarizzazione.

  • art. 1 legge n. 130 del 1999

    Richiamato dalla parte ricorrente con riferimento al requisito del riferimento della cessione in blocco.

  • art. 4 legge n. 130 del 1999

    Richiamato dalla parte ricorrente con riferimento alla pubblicità/annotazione dell’operazione di cessione.

  • art. 58 d.lgs. 385 del 1993, comma 2

    Richiamato tra i motivi di appello per contestare la disciplina della cessione in blocco dei crediti.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la condanna alle spese/alla responsabilità aggravata pronunciata nei gradi di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 c.p.c., primo comma n. 4

    Indicata come norma di ricorso per cassazione per nullità del procedimento.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Indicata come norma di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 105, comma secondo, c.p.c.

    Richiamato nella motivazione per qualificare l’intervento della mandataria come intervento adesivo dipendente.

  • art. 390 c.p.c.

    Applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso e accettazione.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese tra le parti che hanno aderito alla rinuncia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per attestare i presupposti del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’esito dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato in relazione all’introduzione dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione la domanda proposta nei gradi di merito e la statuizione effettivamente impugnata; la mera evocazione generica di una responsabilità di un soggetto non basta a fondare la censura di omessa pronuncia.
  • La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile quando non sia specificamente ricostruito il capo di domanda asseritamente omesso e quando la sentenza impugnata non risulti effettivamente investita da una critica puntuale sul punto.
  • La rinuncia al ricorso, se accettata, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione nei confronti della parte interessata, con regolazione delle spese secondo le regole processuali applicabili.
  • Quando l’impugnazione non contiene alcuna doglianza specifica nei confronti di un determinato intimato o non colpisce una statuizione autonoma che lo riguarda, il ricorso è inammissibile nei suoi confronti.
  • L’intervento adesivo dipendente del terzo non comporta, di per sé, l’automatica estensione a suo favore di censure prive di specifica deduzione nel ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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