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Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato per insufficienza del reddito del richiedente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due distinti provvedimenti del 26 marzo 2025 con i quali la Prefettura di Brescia aveva revocato i nulla osta al lavoro subordinato rilasciati, su sua richiesta, in favore di due lavoratori stranieri, ritenendo insufficiente il reddito dell'istante. Nei ricorsi il ricorrente ha documentato la disponibilità del fratello non convivente a integrare il proprio reddito. La Prefettura, con nota del 28 aprile 2025, ha comunicato di essersi rideterminata favorevolmente e di intendere convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo il sopravvenire di ulteriori elementi ostativi. Il ricorrente ha quindi dichiarato, per entrambi i giudizi, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione, ritenendo venuta meno la materia del contendere a seguito dell'adempimento dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per identità delle parti e stretta connessione oggettiva. Preso atto della rideterminazione favorevole della Prefettura e della dichiarazione del ricorrente, ha dichiarato entrambi i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, limitandosi a rilevare il venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese sono state compensate, poiché la disponibilità del fratello a integrare il reddito era stata dichiarata il 1° aprile 2025, successivamente all'adozione dei provvedimenti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione si ridetermina favorevolmente sulla posizione del ricorrente e quest'ultimo dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima comporta l'improcedibilità del ricorso per il venir meno dell'utilità della decisione, mentre la seconda presuppone il definitivo soddisfacimento della pretesa sostanziale controversa.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il fatto o la documentazione che ha determinato la rideterminazione favorevole dell'amministrazione sia successivo all'adozione dell'atto impugnato, sicché l'amministrazione non poteva tenerne conto nel procedimento originario.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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