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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8383/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per tre ragioni principali: (i) violazione di legge processuale e illogicità della motivazione riguardo alla utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti prima del 30/09/2021 alla luce del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 (comma 1-bis) che limita l'utilizzo di tali dati; (ii) errata applicazione della legge penale: la Corte avrebbe considerato come due aggravanti distinte, previste dall'art. 628, terzo comma, n. 3 c.p. (uso di arma e volto travisato), mentre la difesa sosteneva che si dovessero considerare come unica circostanza ai fini sanzionatori; (iii) illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la limitata entità del danno patrimoniale e la supposta bassa intensità del dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso reputandolo infondato. Sulla questione dei tabulati telefonici ha ritenuto legittimo l'utilizzo in quanto i tabulati erano acquisiti unitamente ad altri elementi di prova e sono stati usati come elemento residuo/di riscontro rispetto a dichiarazioni, immagini di videosorveglianza e risultati di perquisizione. Inoltre il minimo edittale per il reato di rapina risultava superiore alla soglia prevista dalla norma transitoria e pertanto la disciplina non ne pregiudicava l'utilizzabilità. Sul punto la Corte ha richiamato orientamenti di questa Corte e l'adeguamento della disciplina alla Direttiva 2002/58/CE. Quanto alle aggravanti ex art. 628 c.p., la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale successivo alla novella 2017, secondo cui le circostanze del terzo comma sono autonome e possono concorrere cumulativamente aumentando il minimo edittale. Infine il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato: il giudice di merito ha evidenziato precedenti penali, violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari e ha giudicato la deduzione difensiva generica e priva di elementi concreti; dunque il mancato riconoscimento delle attenuanti è legittimo. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 (comma 1-bis)

    i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche, acquisiti prima del 30 settembre 2021 in base a decreto motivato del pubblico ministero, "possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni..."

    La Corte ha ritenuto che la norma transitoria non impedisca l'utilizzo dei tabulati quando siano impiegati unitamente ad altri elementi di prova e quando il reato rientri nella soglia edittale prevista; nel caso i tabulati hanno carattere residuale di riscontro e il minimo edittale del reato di rapina era superiore alla soglia indicata

  • Art. 628 cod. pen. (terzo e quarto comma)

    Le circostanze aggravanti previste nel terzo comma sono autonome tra loro e, conformemente alla novella del 2017, la concorrenza di due o più di esse può determinare un più elevato minimo edittale (pena della reclusione da sei a venti anni), quindi l'applicazione cumulativa delle aggravanti è corretta

  • Direttiva 2002/58/CE (art. 15, par. 1) e Direttiva 2009/136/CE (modifiche)

    La Corte segnala la compatibilità della disciplina transitoria sul trattamento dei dati con i principi di tutela dei dati personali contenuti nella Direttiva, come già affermato in precedenti pronunce

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • Art. 4 cod. proc. pen.

    Citato nel testo in relazione alla determinazione soggettiva della reclusione; la menzione è funzionale al richiamo della disciplina che regola la quantificazione della pena in relazione alle soglie previste dalla norma transitoria

Massime di principio

  • I tabulati telefonici acquisiti prima del 30/09/2021 possono essere utilizzati a carico dell'imputato se e solo se "unitamente ad altri elementi di prova" e nei limiti dei reati e delle soglie edittali indicate dalla norma transitoria; se utilizzati come elemento residuale di riscontro la loro ammissibilità è consolidata dalla giurisprudenza
  • Le aggravanti previste dal terzo comma dell'art. 628 c.p. sono autonome e, se concorrenti, possono aumentare il minimo edittale in base alla novella del 2017: non vanno automaticamente fuse in una sola circostanza
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede che la difesa indichi elementi positivi e concreti a favore del riconoscimento; l'assenza di tali elementi, precedenti penali significativi o violazioni delle misure cautelari giustificano il rifiuto
  • La correttezza della decisione è prevalente sulla forma della motivazione: le questioni di diritto sono valutate nella decisione della Corte e la sentenza è valida se la soluzione adottata è corretta, anche se la motivazione non affronta ogni deduzione difensiva
  • In procedimenti abbreviati la valutazione complessiva delle prove (video, dichiarazioni di testi, perquisizioni, tabulati) può giustificare una condanna quando gli elementi convergono anche se singolarmente non determinanti

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