Cassazione Penale, Sentenza n. 8383/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per tre ragioni principali: (i) violazione di legge processuale e illogicità della motivazione riguardo alla utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti prima del 30/09/2021 alla luce del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 (comma 1-bis) che limita l'utilizzo di tali dati; (ii) errata applicazione della legge penale: la Corte avrebbe considerato come due aggravanti distinte, previste dall'art. 628, terzo comma, n. 3 c.p. (uso di arma e volto travisato), mentre la difesa sosteneva che si dovessero considerare come unica circostanza ai fini sanzionatori; (iii) illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la limitata entità del danno patrimoniale e la supposta bassa intensità del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso reputandolo infondato. Sulla questione dei tabulati telefonici ha ritenuto legittimo l'utilizzo in quanto i tabulati erano acquisiti unitamente ad altri elementi di prova e sono stati usati come elemento residuo/di riscontro rispetto a dichiarazioni, immagini di videosorveglianza e risultati di perquisizione. Inoltre il minimo edittale per il reato di rapina risultava superiore alla soglia prevista dalla norma transitoria e pertanto la disciplina non ne pregiudicava l'utilizzabilità. Sul punto la Corte ha richiamato orientamenti di questa Corte e l'adeguamento della disciplina alla Direttiva 2002/58/CE. Quanto alle aggravanti ex art. 628 c.p., la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale successivo alla novella 2017, secondo cui le circostanze del terzo comma sono autonome e possono concorrere cumulativamente aumentando il minimo edittale. Infine il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato: il giudice di merito ha evidenziato precedenti penali, violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari e ha giudicato la deduzione difensiva generica e priva di elementi concreti; dunque il mancato riconoscimento delle attenuanti è legittimo. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 (comma 1-bis)
i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche, acquisiti prima del 30 settembre 2021 in base a decreto motivato del pubblico ministero, "possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni..."
La Corte ha ritenuto che la norma transitoria non impedisca l'utilizzo dei tabulati quando siano impiegati unitamente ad altri elementi di prova e quando il reato rientri nella soglia edittale prevista; nel caso i tabulati hanno carattere residuale di riscontro e il minimo edittale del reato di rapina era superiore alla soglia indicata
Art. 628 cod. pen. (terzo e quarto comma)
Le circostanze aggravanti previste nel terzo comma sono autonome tra loro e, conformemente alla novella del 2017, la concorrenza di due o più di esse può determinare un più elevato minimo edittale (pena della reclusione da sei a venti anni), quindi l'applicazione cumulativa delle aggravanti è corretta
Direttiva 2002/58/CE (art. 15, par. 1) e Direttiva 2009/136/CE (modifiche)
La Corte segnala la compatibilità della disciplina transitoria sul trattamento dei dati con i principi di tutela dei dati personali contenuti nella Direttiva, come già affermato in precedenti pronunce
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Art. 4 cod. proc. pen.
Citato nel testo in relazione alla determinazione soggettiva della reclusione; la menzione è funzionale al richiamo della disciplina che regola la quantificazione della pena in relazione alle soglie previste dalla norma transitoria
Massime di principio
- I tabulati telefonici acquisiti prima del 30/09/2021 possono essere utilizzati a carico dell'imputato se e solo se "unitamente ad altri elementi di prova" e nei limiti dei reati e delle soglie edittali indicate dalla norma transitoria; se utilizzati come elemento residuale di riscontro la loro ammissibilità è consolidata dalla giurisprudenza
- Le aggravanti previste dal terzo comma dell'art. 628 c.p. sono autonome e, se concorrenti, possono aumentare il minimo edittale in base alla novella del 2017: non vanno automaticamente fuse in una sola circostanza
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede che la difesa indichi elementi positivi e concreti a favore del riconoscimento; l'assenza di tali elementi, precedenti penali significativi o violazioni delle misure cautelari giustificano il rifiuto
- La correttezza della decisione è prevalente sulla forma della motivazione: le questioni di diritto sono valutate nella decisione della Corte e la sentenza è valida se la soluzione adottata è corretta, anche se la motivazione non affronta ogni deduzione difensiva
- In procedimenti abbreviati la valutazione complessiva delle prove (video, dichiarazioni di testi, perquisizioni, tabulati) può giustificare una condanna quando gli elementi convergono anche se singolarmente non determinanti
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