Circolare n. 27 del 19/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n.34/2020 in materia di IRAP, in particolare sull'esclusione della prima rata dell'acconto 2020 dal calcolo del saldo e sulle modalità di calcolo (metodo storico vs previsionale). Illustra l'effetto quando il saldo 2020 è inferiore alla prima rata e precisa l'ambito di applicazione dell'art.20 del d.l. n.23/2020 (regola dell'80%) anche con riferimento alle addizionali, con esclusione dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti
Punti principali
Destinatari e benefici
Agevolazioni previste per imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni: esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e dalla prima rata d'acconto IRAP 2020 (prima rata pari al 40% o al 50% per specifiche categorie).
Esclusione della prima rata dal calcolo del saldo 2020
La prima rata non è dovuta e il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020; tuttavia tale 'acconto figurativo' non può eccedere il 40% (o 50% per ISA) dell'IRAP complessiva 2020 calcolata secondo il metodo storico, salvo minore importo previsionale.
Metodi di calcolo e conseguenze (storico vs previsionale)
Se si applica il metodo storico l'acconto residuo (seconda rata) è il 60% (50% con ISA) e il saldo si determina al netto del primo acconto figurativo e del secondo versato. Con il metodo previsionale il secondo acconto è il 60% (50% con ISA) dell'imposta prevista per il 2020; la scelta previsionale può ridurre l'acconto ma comporta rischio di integrazioni, sanzioni e interessi salvo le deroghe previste.
Saldo 2020 inferiore alla prima rata: formazione di credito
Se l'IRAP effettiva 2020 è inferiore alla prima rata figurativa si genera un credito risultante dalla dichiarazione. La circolare fornisce esempi numerici; il credito potrà essere utilizzato secondo le ordinarie regole, ad esempio in compensazione o mediante rimborso.
Ambito applicativo dell'art.20 del d.l. n.23/2020 (regola dell'80%)
La deroga a sanzioni e interessi per insufficiente versamento se effettuato almeno all'80% si applica a IRPEF, IRES, IRAP e a imposte sostitutive analoghe, cedolare secca, IVIE, IVAFE e alle addizionali con scadenza 30/6. L'addizionale regionale all'IRPEF è esclusa perché non prevede acconto il 30/6.
Esecuzione e vigilanza
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi della circolare siano osservati dagli uffici provinciali e dipendenti.
Testo integrale
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