Circolare n. 26 del 15/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti interpretativi e operativi sull'ambito oggettivo e soggettivo dell'art.124: elenco tassativo dei beni agevolati, distinzione tra esenzione IVA con diritto a detrazione (fino al 31/12/2020) e aliquota ridotta 5% dal 1/1/2021, requisiti tecnici richiesti per singole categorie (es. mascherine, disinfettanti), codici doganali di riferimento indicati dall'ADM e istruzioni su ventilazione dei corrispettivi, dichiarazioni IVA e rapporti con altre misure (es. credito d'imposta per sanificazione, art.125).
Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 124 del DL 19 maggio 2020, n.34 (esenzione IVA fino al 31/12/2020 e aliquota IVA 5% dal 1/1/2021 per specifici beni destinati al contrasto del COVID-19)
Punti principali
Natura e finalità della norma
L'art.124 introduce un elenco tassativo di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19; operazioni esenti IVA con diritto a detrazione fino al 31/12/2020 e soggette al 5% IVA dal 1/1/2021.
Ambito oggettivo e soggettivo
L'agevolazione è applicabile a qualsiasi cedente/acquirente e a vari stadi di commercializzazione; la cessione deve avere finalità sanitaria (uso non sanitario/es. cosmetico esclude il beneficio).
Elenco dei beni agevolati
L'elenco tassativo comprende ventilatori, monitor, pompe infusionali, mascherine chirurgiche e FFP2/FFP3, DPI (guanti, visiere, tute, calzari, camici), termometri, disinfettanti per mani, dispenser fissi, soluzioni idroalcoliche, perossido 3%, carrelli emergenza, estrattori RNA, strumenti diagnostici per COVID-19, tamponi, provette sterili, attrezzature per ospedali da campo, ecc.
Termometri e termoscanner
Sono compresi tutti i dispositivi per misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner; ADM ha indicato specifici codici doganali di riferimento.
Detergenti disinfettanti per mani
L'agevolazione riguarda i prodotti con azione disinfettante (biocidi o presidi medico-chirurgici PT1 o PT1/PT2 autorizzati), non i semplici detergenti o igienizzanti privi di autorizzazione; concentrazioni efficaci (es. etanolo 65-89% secondo ISS) sono richieste.
Mascherine
Sono comprese solo mascherine chirurgiche e FFP2/FFP3 certificate (norme UNI EN 14683 e UNI EN 149) anche se autorizzate in deroga da ISS/INAIL; mascherine riutilizzabili con filtri intercambiabili sono agevolabili se rispettano i requisiti tecnici; mascherine tessuto non certificate non rientrano.
Dispenser e soluzioni idroalcoliche
Sono agevolati i dispenser 'fissi' (a muro o piantane con fissaggio) e le soluzioni idroalcoliche certificate come PMC/biocidi; per le soluzioni il riferimento è all'unità di misura in litri ma rientrano anche confezioni <1L se destinate a finalità sanitarie; per etanolo si richiede concentrazione ≥70% per superfici.
Perossido di idrogeno al 3%
Viene agevolata la soluzione al 3% (acqua ossigenata) indipendentemente dal formato; ADM ha un codice doganale specifico ma solo concentrazione 3% usufruisce dell'agevolazione.
Strumentazione diagnostica e attrezzature ospedaliere
Rientrano gli strumenti per diagnostica COVID-19 (inclusi saturimetri e, se classificati nei codici ADM, i kit sierologici) e le attrezzature per ospedali da campo (letti, tende, ecc.), con codici doganali indicati dall'ADM.
Tassatività dell'elenco e prodotti esclusi
L'elenco è tassativo: prodotti non espressamente indicati non possono beneficiare del regime di favore; pezzi di ricambio/accessori possono rientrare se riconducibili per le regole sulle operazioni accessorie (art.12 DPR 633/72).
Interazione con altre disposizioni (art.125 e donazioni)
L'art.125 (credito d'imposta 60% per sanificazione e acquisto DPI) si sovrappone parzialmente: acquisti agevolati ai fini IVA possono anche dare diritto al credito. Le donazioni a soggetti individuati dall'art.10 DPR 633/72 seguono regole specifiche e possono essere esenti senza pregiudizio della detrazione per il cedente entro i termini previsti.
Ventilazione dei corrispettivi e contabilizzazione IVA
Per i soggetti che applicano la ventilazione, le cessioni esenti vanno escluse dal totale corrispettivi prima di calcolare la ventilazione; se i corrispettivi sono identificabili non influiscono sul calcolo; esempi e modalità operative sono forniti nella circolare.
Adempimenti dichiarativi
Operazioni relative ai beni art.124 vanno indicate nella Comunicazione liquidazioni IVA (voci VP2 per cedente e VP3 per cessionario); istruzioni per la dichiarazione IVA annuale saranno fornite nelle relative istruzioni 2021.
Riferimenti ADM e ISS
La circolare richiama i codici TARIC/NC indicati dalla ADM (circ.12/D/2020) per l'importazione in esenzione e i rapporti ISS/Ministero della Salute per i requisiti tecnici e le concentrazioni efficaci dei disinfettanti.
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