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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22682/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta in primo grado da un soggetto che sosteneva di avere acquistato per usucapione la proprietà esclusiva di un appartamento sito in Roma, già appartenuto al padre e poi devoluto, secondo la ricostruzione dell’attore, in parte alla madre e in parte ai figli. I convenuti avevano contestato la domanda, mentre una delle convenute vi aveva aderito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, dichiarando inoltre inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la produzione in appello di una raccomandata del 13 ottobre 2019. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile il documento, poiché esso era sopravvenuto rispetto alla sentenza di primo grado e consisteva in una diffida/richiesta risarcitoria inviata dal difensore di una comproprietaria per l’uso esclusivo dell’immobile. Secondo il ricorrente, il contenuto della raccomandata dimostrava l’esclusività del possesso e l’animus possidendi uti singuli necessario per l’usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, in primo luogo, che il motivo fosse inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso indicava il contenuto del documento e la sua collocazione negli atti. Ha però ritenuto il motivo comunque inammissibile, poiché il ricorrente non aveva spiegato in modo concreto come e perché la raccomandata, formata dopo la decisione di primo grado e contenente una diffida risarcitoria, avrebbe avuto efficacia decisiva tale da sovvertire l’esito del giudizio. La Corte ha ribadito che, quando si censura in cassazione la mancata ammissione di documenti o prove in appello, occorre indicare specificamente la loro decisività; e che il mancato esame di un documento è deducibile solo se esso avrebbe certamente determinato una decisione diversa. Nel caso concreto, la tesi difensiva confondeva l’eventuale occupazione illegittima e uso esclusivo del bene con i requisiti dell’usucapione, equivalenza priva di base normativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dei controricorrenti principali, compensazione delle spese nei confronti della controricorrente adesiva e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotti documenti o istanze istruttorie se non nei limiti di legge; la loro deduzione in cassazione è ammissibile solo se se ne spieghi la decisività rispetto all’esito della causa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è stato invocato con riferimento alla presunta erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., ma la Corte ha verificato che la censura non superava il vaglio di ammissibilità per difetto di decisività.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il mancato esame di un documento è censurabile solo se il documento avrebbe certamente portato a una decisione diversa su un punto decisivo della controversia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non vincola il Collegio; il ricorso può essere deciso in senso diverso dalla proposta stessa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro di riferimento per calcolare l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • La censura relativa alla mancata ammissione in appello di un documento è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico il contenuto del documento, la sua tempestiva produzione o allegazione e soprattutto la sua concreta decisività nel sovvertire l’esito del giudizio di primo grado.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va applicato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorso indichi puntualmente il contenuto dell’atto richiamato e segnali dove esso si trovi nel fascicolo di merito.
  • Il mancato esame di un documento integra vizio di legittimità solo quando il documento, per il suo contenuto, avrebbe certamente condotto a una decisione diversa, e non quando la sua rilevanza sia meramente ipotetica o probabilistica.
  • Ai fini dell’usucapione non basta dedurre l’uso esclusivo o l’occupazione di fatto del bene da parte di un comproprietario: occorre dimostrare tutti i requisiti del possesso utile ad usucapionem, senza confondere la mera illegittimità dell’occupazione con l’animus possidendi richiesto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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