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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18301/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di riesame avverso l'obbligo di dimora nel Comune di Carceri, per aver trasmesso l'atto tramite un indirizzo PEC diverso da quelli indicati nel provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati (DGSIA). Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.24 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L.18/12/2020 n.173), in particolare della disciplina derogatoria che consente, per le richieste di riesame o appello cautelare, la trasmissione all'indirizzo PEC del Tribunale distrettuale indicato dall'art.309 c.p.p., anche se non compreso nell'elenco DGSIA, e ha sostenuto che l'atto aveva comunque raggiunto il giudice competente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art.24, comma 6-quinquies, del d.l. n.137/2020 come deroga univoca alla regola del comma 6-ter e alla sanzione di inammissibilità prevista dal comma 6-sexies, lett. e), consentendo la trasmissione dell'impugnazione all'indirizzo PEC del Tribunale distrettuale anche se non inserito nell'elenco DGSIA. Ha inoltre richiamato il principio del "raggiungimento dello scopo" (Sezioni Unite Bottari) e rilevato che nel caso concreto l'atto è effettivamente pervenuto al giudice designato che ha fissato udienza. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n.173 (art.24 e commi successivi)

    «Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati ... Il deposito ... deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici». (e i commi 6-ter, 6-quinquies, 6-sexies, 6-octies)

    La Corte ha ritenuto che il comma 6-quinquies operi una deroga specifica al comma 6-ter disponendo che, per richieste di riesame o appello contro ordinanze cautelari, l'atto può essere trasmesso all'indirizzo PEC del Tribunale distrettuale (art.309 c.p.p., comma 7) anche se tale indirizzo non è inserito nell'elenco DGSIA; quindi l'invio a quell'indirizzo non determina automaticamente l'inammissibilità ai sensi del comma 6-sexies lett. e).

  • art.309, comma 7, cod. proc. pen.

    Individua l'indirizzo PEC del Tribunale distrettuale cui fare riferimento per le impugnazioni cautelari: la norma speciale del d.l. 137/2020 rinvia a questo indirizzo per le trasmissioni in materia di riesame/appello cautelare.

  • art.591 cod. proc. pen.

    Richiamato come quadro generale delle cause di inammissibilità; il d.l. 137/2020 (commi successivi) ha aggiunto cause specifiche di inammissibilità telematica nel contesto dell'emergenza, ma compatibilmente con le deroghe previste.

  • art.582 cod. proc. pen.

    Norma sulla possibilità di deposito presso uffici diversi; la Corte ha ricordato la giurisprudenza (Sezioni Unite) che ammette la presentazione presso uffici diversi ma attribuisce al ricorrente il rischio della tempestività: il d.l. 137/2020 però, per le impugnazioni cautelari, ha previsto una disciplina derogatoria che privilegia l'indirizzo del Tribunale distrettuale.

  • Ordinanza delle Sezioni Unite n.1626 del 24/9/2020 (Bottari)

    Principio del "raggiungimento dello scopo" dell'atto: l'atto raggiunge il suo fine se perviene al giudice competente; la presentazione presso altro ufficio comporta il rischio per il ricorrente ma non impedisce in astratto l'efficacia se l'atto perviene al competente e nei termini.

  • Sentenza Sez.5 n.26465 del 8/07/2022 (Astra s.r.l.)

    Conferma la valutazione sostanzialistica: anche un invio a PEC non censita può essere efficace se l'atto è comunque pervenuto al giudice competente nei termini, evitando la dichiarazione di inammissibilità.

  • Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati (DGSIA)

    Elenca gli indirizzi PEC ufficiali per il deposito telematico; la Corte ha precisato però che, per le impugnazioni in materia cautelare, opera la deroga prevista dall'art.24 comma 6-quinquies e il mancato inserimento tra gli indirizzi DGSIA non è automaticamente fatale.

Massime di principio

  • Per i ricorsi di riesame o appello avverso ordinanze cautelari personali, l'invio telematico all'indirizzo PEC del Tribunale distrettuale (art.309 c.p.p.) è generalmente valido anche se quell'indirizzo non è elencato nel provvedimento DGSIA, in virtù della deroga dell'art.24 d.l. n.137/2020.
  • La formalità del recapito telematico può essere superata se l'atto ha effettivamente raggiunto il giudice competente nei termini utili (principio del raggiungimento dello scopo): è utile acquisire prova della ricezione o della fissazione dell'udienza.
  • Resta fermo l'obbligo di attenzione alle regole tecniche: atti e copie devono essere sottoscritti digitalmente e la PEC mittente dovrebbe essere quella del difensore o iscritta nel registro; l'invio a indirizzi diversi comporta rischi che il ricorrente deve valutare.
  • Quando possibile, inviare l'atto sia all'indirizzo indicato dal Presidente del Tribunale (o dal provvedimento locale) sia all'indirizzo ufficiale DGSIA per minimizzare il rischio di inammissibilità formale.
  • In caso di dubbio sulla correttezza della PEC, conservare e produrre tutte le evidenze di invio e della successiva presa in carico (es. avviso di fissazione udienza) per dimostrare l'effettivo raggiungimento del giudice competente.

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