Sentenza del 08/05/2018 n. 2957 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Rimborso - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al contribuente: la domanda di rimborso deve ritenersi già avanzata con l’indicazione del credito nella dichiarazione annuale. L’eventuale mancata o tardiva presentazione del modello specifico può rilevare sul piano procedurale per l’avvio dell’erogazione, ma non elimina il diritto al rimborso se il credito è stato correttamente dichiarato e sussistono gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i presupposti e le modalità di richiesta del rimborso IVA. Secondo il principio richiamato, la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo al credito IVA manifesta già la volontà del contribuente di ottenere il rimborso. La successiva presentazione dello specifico modello di rimborso ha natura esclusivamente procedurale ed è necessaria per avviare l’esecuzione materiale del rimborso, ma non incide sull’esistenza sostanziale del diritto né può determinarne, da sola, la perdita.
Norme richiamate
Art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972
La norma disciplina il rimborso del credito IVA annuale. L’indicazione del credito nella dichiarazione annuale e la scelta per il rimborso costituiscono manifestazione della volontà di ottenere il rimborso; il modello specifico successivo serve a dare impulso alla fase esecutiva e non incide, di per sé, sulla maturazione del diritto.
Massime di principio
- In materia tributaria, occorre distinguere tra l’esistenza sostanziale del diritto al rimborso e gli adempimenti procedurali necessari per ottenerne l’erogazione.
- Quando il contribuente indica correttamente nella dichiarazione annuale il credito e opta per il rimborso, tale indicazione può valere come domanda sostanziale, anche se la procedura richiede un successivo modello o adempimento formale.
- La mancata osservanza di un adempimento successivo non comporta automaticamente la perdita del diritto, salvo che la legge attribuisca espressamente a quell’adempimento natura costitutiva o decadenza.
- L’Amministrazione deve verificare la sussistenza del credito e gli eventuali requisiti sostanziali, ma non può negare il rimborso soltanto perché il modello procedurale non è stato presentato, se la volontà di ottenere il rimborso risulta già dalla dichiarazione.
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