Sentenza n. 2150/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 21.10.2025 di rigetto dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore del 21 ottobre 2025, deducendo l'illegittimità del diniego fondato sul presunto automatismo ostativo derivante da una condanna penale del 2019, alla pena di sei mesi di reclusione e 800 euro di multa, per una fattispecie ricondotta dall'amministrazione all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. Dal testo emerge invece che la condotta era stata riqualificata dal giudice penale nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo decreto. Il ricorrente ha contestato, in sostanza, l'omessa valutazione concreta della propria pericolosità sociale e della situazione socio-lavorativa attuale, nonché l'illegittima applicazione automatica della causa ostativa prevista dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, in combinato disposto con l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, ha ritenuto che, per condanne relative a fatti di lieve entità riconducibili all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, non sia legittimo respingere automaticamente la richiesta di rilascio o conversione del permesso di soggiorno. L'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, considerando la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo trascorso, il livello di integrazione sociale e la situazione lavorativa dello straniero, mediante un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra ordine e sicurezza pubblica e inserimento sociale e lavorativo, anche alla luce dell'art. 8 CEDU. Nel caso concreto tale giudizio è mancato, poiché il diniego si fondava sull'erronea considerazione della condanna come riferita alla fattispecie più grave dell'art. 73, comma 1, anziché a quella lieve del comma 5. Le spese sono state compensate, salvo l'obbligo dell'amministrazione di restituire il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione non può essere applicata in modo automatico alle condanne per fatti di lieve entità; la valutazione dell'ostatività deve essere coordinata con il giudizio concreto di pericolosità sociale richiesto dalla lettura costituzionalmente orientata.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
In combinato disposto con l'art. 4, comma 3, non consente il diniego automatico per condanne relative a fatti di lieve entità e impone una valutazione concreta della pericolosità attuale e un bilanciamento degli interessi coinvolti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Individua la fattispecie di lieve entità rilevante per escludere l'automatismo del diniego e rendere necessaria la valutazione individualizzata della pericolosità sociale.
art. 8 CEDU
Richiede che la decisione sull'ingresso o soggiorno sia proporzionata e tenga conto della vita privata e dell'integrazione sociale dello straniero, evitando valutazioni astratte della pericolosità.
sentenza Corte costituzionale n. 88/2023
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 nella parte in cui determinava l'automatismo del diniego per condanne relative a fatti di lieve entità, imponendo una valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È stato posto a fondamento dell'obbligo di restituzione del contributo unificato, mentre le ulteriori spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- In materia di rilascio o conversione del permesso di soggiorno, una condanna per fatti di lieve entità riconducibili all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 non determina automaticamente il rigetto dell'istanza: l'amministrazione deve valutare in concreto l'effettività e l'attualità della pericolosità sociale.
- La valutazione della pericolosità sociale dello straniero deve considerare, in modo individualizzato, la lieve entità e le circostanze del reato, il tempo trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale raggiunto e la situazione lavorativa attuale.
- Il diniego di soggiorno è illegittimo quando l'amministrazione applica una causa ostativa in via astratta, omette di considerare la riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave e non esplicita il bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e quelle di inserimento sociale e lavorativo.
- La disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri, pur caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa e amministrativa, deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione alla tutela della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 CEDU.
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