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Sentenza

Sentenza n. 725/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota prot. n. 11822 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su un orario di frequenza di 27 ore e 30minuti settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 27 ore e 30 minuti settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202504195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a fronte di una frequenza scolastica inizialmente prevista di 27 ore e 30 minuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituto scolastico aveva comunicato l'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto del minore alla copertura dell'intero orario di frequenza, mediante insegnante specializzato per 27 ore e 30 minuti settimanali, in ragione della condizione di estrema gravità della disabilità. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all'istituto di redigere il PEI e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile. Successivamente, il ricorrente ha rappresentato che il PEI era stato approvato l'8 gennaio 2026 e che, per effetto della modifica degli orari delle terapie domiciliari, la frequenza scolastica era stata ridotta a 23 ore e la famiglia riteneva sufficiente l'assegnazione di 22 ore di sostegno. Ha quindi chiesto la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che il PEI era stato approvato dopo la proposizione del ricorso e non era stato impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nel corso del giudizio la vicenda si era definita con l’adozione del PEI e che la stessa famiglia aveva ritenuto adeguato il monte ore assegnato rispetto alla nuova situazione di frequenza scolastica. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la legittimità della nota impugnata né la domanda di assegnazione delle ore per l’intero orario originario. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerando sia l’esito in rito sia la natura degli interessi azionati, nonché il fatto che il PEI, pur approvato tardivamente, aveva definito la situazione sostanziale in termini ritenuti idonei dalla famiglia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 84 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato dal ricorrente in relazione all’impossibilità di formalizzare tempestivamente la rinuncia al ricorso; il giudice ha invece dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale base per l’oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale disciplina nazionale per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute e di oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto successivo che definisce la situazione sostanziale controversa e il ricorrente non conserva un’utilità concreta e attuale dalla decisione sul provvedimento originariamente impugnato.
  • Quando la definizione sopravvenuta della situazione sostanziale è ritenuta idonea dallo stesso ricorrente, il giudice può dichiarare l’improcedibilità senza esaminare nel merito la legittimità dell’atto impugnato.
  • La tardiva adozione del PEI può essere valutata ai fini della regolazione delle spese, ma non impedisce la declaratoria di improcedibilità quando l’interesse attuale alla decisione è venuto meno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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