Regolamento (UE) 2026/1362
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1362 del Consiglio, del 15 giugno 2026, che attua il regolamento (UE) 2024/1485, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE relativo alla situazione in Russia, modificando l’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485. In base ai considerando, il Consiglio ritiene che nuove persone ed entità siano coinvolte nella persecuzione, nell’avvelenamento e nella morte di Alexei Navalny, nonché nella repressione dell’opposizione democratica e in gravi violazioni dei diritti umani. L’atto entra in vigore immediatamente alla pubblicazione e rende operativa l’iscrizione di 15 persone fisiche e 1 entità nell’elenco.
Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche ed entità soggette a misure restrittive dell’UE in relazione alla situazione in Russia, con aggiunta di 15 persone e 1 entità collegate alla persecuzione e all’avvelenamento di Alexei Navalny e alla repressione dell’opposizione democratica.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in tutti i suoi elementi e con efficacia diretta negli Stati membri, mediante modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi inseriti nell’elenco sanzionatorio connesso alla situazione in Russia; il presente atto aggiunge specificamente 15 persone fisiche e 1 entità. L’efficacia decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 15 giugno 2026.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1362 del Consiglio
Il regolamento interviene sul regime di misure restrittive dell’UE relativo alla situazione in Russia, aggiornando l’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485. L’intervento si fonda sulla valutazione del Consiglio circa il coinvolgimento di nuove persone ed entità nella persecuzione, nell’avvelenamento e nella morte di Alexei Navalny, nonché nella repressione dell’opposizione democratica e in gravi violazioni dei diritti umani.
Contesto e finalità
Il Consiglio richiama, nei considerando, la dichiarazione comune del 14 febbraio 2026 di Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi, secondo cui Alexei Navalny sarebbe stato avvelenato con la tossina letale epibatidina. L’Unione ribadisce la condanna delle violazioni dei diritti umani e delle repressioni in Russia e ritiene che 15 persone fisiche e 1 entità debbano essere aggiunte all’elenco sanzionatorio.
Ambito di applicazione
L’atto si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Incide esclusivamente sull’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485, che comprende persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. L’effetto pratico è l’estensione dell’elenco a nuove posizioni individuali e a una nuova entità.
Base normativa e meccanismo di modifica
Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1485, in particolare dell’articolo 17, paragrafo 1. L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento, senza introdurre una disciplina autonoma diversa dal mero aggiornamento nominativo dell’elenco.
Nuove persone fisiche inserite nell’allegato IV
Nella rubrica A sono inserite le voci 73-87, tutte con data di inserimento nell’elenco pari al 15 giugno 2026. Le motivazioni sono riconducibili a tre filoni principali:
- supporto tecnico e materiale all’avvelenamento e al tentativo di omicidio di Alexei Navalny;
- attività di sorveglianza, occultamento, depistaggio o ostacolo alle indagini;
- repressione dell’opposizione democratica e gravi violazioni o abusi dei diritti umani.
Tra i soggetti indicati figurano funzionari del FSB, magistrati, procuratori, esponenti delle forze di polizia e personale sanitario o giudiziario che avrebbero contribuito, a vario titolo, alla persecuzione di Navalny o alla repressione della società civile e dell’opposizione politica.
Nuova entità inserita nell’allegato IV
Nella rubrica B è inserita IPJSC NTK, anche nota come International Public Joint-Stock Company NTK o NTH International Joint Stock Company. L’entità è qualificata come holding di NtechLab e viene sanzionata per la cooperazione con il dipartimento delle tecnologie dell’informazione della città di Mosca nello sviluppo del sistema di riconoscimento facciale, utilizzato poi come strumento di repressione.
Effetti giuridici e operatività
L’inserimento nell’allegato IV comporta l’assoggettamento ai divieti e alle restrizioni previsti dal regolamento (UE) 2024/1485 per i soggetti elencati. Il regolamento di esecuzione non disciplina ulteriori procedure o sanzioni, limitandosi a rendere immediatamente operativa l’estensione dell’elenco.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 15 giugno 2026. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell’atto
Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base del TFUE e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1485. Ha la funzione di attuare e aggiornare il regime di misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Russia.
Motivazione dell’aggiornamento sanzionatorio
Nei considerando il Consiglio richiama la dichiarazione comune del 14 febbraio 2026 di Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi, secondo cui Alexei Navalny sarebbe stato avvelenato con la tossina letale epibatidina. L’Unione ribadisce la condanna delle violazioni dei diritti umani e delle repressioni in Russia e ritiene necessario aggiungere nuove persone ed entità all’elenco dell’allegato IV.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485
L’articolo 1 dispone che l’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485 sia modificato conformemente all’allegato del presente regolamento di esecuzione, con conseguente estensione dell’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Nuove persone fisiche inserite nell’elenco
Nella rubrica A dell’allegato IV sono aggiunte le voci da 73 a 87, relative a 15 persone fisiche. Le motivazioni ricorrenti riguardano il sostegno tecnico, materiale o logistico all’avvelenamento di Alexei Navalny, la sorveglianza e il depistaggio delle indagini, il ruolo nella repressione dell’opposizione democratica, nonché gravi violazioni o abusi dei diritti umani e attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Russia.
Nuova entità inserita nell’elenco
Nella rubrica B dell’allegato IV è aggiunta la voce n. 2 relativa a IPJSC NTK, holding di NtechLab. L’entità è sanzionata per aver cooperato allo sviluppo del sistema di riconoscimento facciale di Mosca, utilizzato come strumento di repressione per monitorare e detenere giornalisti indipendenti, attivisti dell’opposizione e partecipanti a proteste pacifiche, con responsabilità per sostegno tecnico o materiale a gravi violazioni dei diritti umani in Russia.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1311
- Regolamento · 15 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1314
- Regolamento · 15 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1315
- Regolamento · 15 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1336
- Regolamento · 15 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1353
- Regolamento · 15 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1356
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →