Ordinanza n. 189/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del “Provvedimento di REIEZIONE n.-OMISSIS- della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo -OMISSIS-” relativa al periodo 08/09/2025 - 07/12/2025, e di ogni atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto; - del silenzio rigetto formatosi ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 1199/1971, avverso il ricorso proposto dalla-OMISSIS-al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee Lavoratori Dipendenti di INPS protocollato in data -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il provvedimento impugnato era motivato anche con riferimento alla mancata individuazione di un ragionevole termine di ripresa a pieno regime dell'attività, profilo non affrontato nel ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento di reiezione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria e silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo proposto all'INPS
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria relativa al periodo 8 settembre 2025 - 7 dicembre 2025, nonché il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 1199/1971 sul ricorso proposto al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di ricorso; dalla motivazione cautelare emerge tuttavia che l'impugnazione non aveva affrontato la ragione ostativa secondo cui non era stato individuato un ragionevole termine di ripresa a pieno regime dell'attività.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. n. 1199/1971
Il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo è indicato come oggetto dell'impugnazione; l'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il TAR ha respinto la richiesta di sospensione per ritenuta carenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta per carenza di fumus boni iuris quando il ricorso non si confronti con una specifica motivazione ostativa contenuta nel provvedimento impugnato.
- La mancata individuazione di un ragionevole termine di ripresa a pieno regime dell'attività può costituire, secondo la motivazione del provvedimento esaminato, un elemento rilevante ai fini della valutazione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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