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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22232/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza di confisca di euro 32.380,00 sequestrati il 9/10/2007; viene articolato su due motivi principali: (1) violazione dell'art. 12-sexies legge n.356/1992 in relazione all'art. 666 e art. 178, comma 1 lett. b) c.p.p., perché la confisca sarebbe stata disposta dal giudice dell'esecuzione senza formale impulso del pubblico ministero (si sostiene che il provvedimento sia stato adottato su sollecitazione della cancelleria, il che determinerebbe nullità insanabile per difetto di autotutela dell'azione); (2) violazione dell'art. 12-sexies perchè, secondo il ricorrente, mancava prova dell'illiceità della provenienza della somma e il condannato avrebbe allegato documentazione idonea a dimostrare capacità reddituale e di risparmio tale da giustificare la detenzione del denaro.

La decisione

La Corte Suprema ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: il giudice dell'esecuzione non poteva disporre la confisca senza un atto propulsivo del pubblico ministero (art. 666 c.p.p. interpretato in senso restrittivo). Si è affermata la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata (e di quella emessa de plano) per difetto dell'impulso da parte dell'organo dell'accusa. Conseguentemente la sentenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce; prima di un nuovo provvedimento il giudice dell'esecuzione dovrà trasmettere gli atti al Procuratore Generale affinché questi formuli le sue richieste ai sensi degli artt. 665 e 676 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 (confisca)

    La norma autorizza la confisca dei beni interessati da sequestro; nel caso di specie la Corte ha riconosciuto che i presupposti materiali per la confisca potevano sussistere, ma ha ritenuto che l'eventuale accertamento sostanziale della provenienza illecita non possa ovviare al vizio procedurale derivante dall'assenza di impulso del pubblico ministero.

  • art. 666 c.p.p. (giudice dell'esecuzione)

    «Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore»

    Richiede che l'intervento del giudice dell'esecuzione per provvedimenti come la confisca sia sorretto da un'iniziativa di parte (pubblico ministero, interessato o difensore); l'adozione di provvedimenti d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, fuori dalle ipotesi di amnistia o indulto, è nulla e insanabile.

  • art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma richiamata nell'impugnazione in materia di impugnazioni/opposizioni nel processo esecutivo; nel contesto è stata evocata come riferimento procedurale, senza però risultare decisiva per la decisione sul difetto di impulso del pubblico ministero.

  • art. 405 c.p.p. (azione penale nel giudizio di cognizione)

    La Corte ha distinto l'iniziativa dell'azione penale nel processo di cognizione dall'iniziativa richiesta per i procedimenti esecutivi: non è piena equiparazione, e pertanto non basta che il procedimento di cognizione abbia visto l'intervento dell'organo dell'accusa; per l'esecuzione è comunque necessario un atto propulsivo specifico.

  • artt. 665 e 676 c.p.p. (trasmissione al Procuratore Generale e richiesta)

    Dispositivi procedurali che consentono la richiesta da parte del Procuratore Generale e che devono essere attivati prima che il giudice dell'esecuzione adotti un nuovo provvedimento di confisca dopo l'annullamento per nullità procedurale.

  • art. 416-bis c.p. e norme sull'estorsione (riferimento alla condanna penale)

    Riferimento al titolo di condanna penale che ha originato il sequestro: utili ai fini della valutazione sostanziale della confisca, ma non risolutivi del vizio procedurale che ha condotto all'annullamento.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può disporre la confisca d'ufficio: è necessaria un'iniziativa formale del pubblico ministero (o dell'interessato/difensore) ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; l'adozione del provvedimento su sollecitazione della cancelleria è viziata da nullità assoluta.
  • La valutazione di merito sulla provenienza lecita o illecita dei beni resta rilevante, ma può risultare irrilevante se il procedimento è affetto da nullità procedurale formale; cioè il vizio formale può comportare l'annullamento anche se in fatto potrebbero sussistere elementi a favore della confisca.
  • L'iniziativa del pubblico ministero per i procedimenti esecutivi non richiede forme particolari ma deve comunque esistere: mere conclusioni in sede di opposizione non sostituiscono un atto propulsivo idoneo ad attivare il procedimento esecutivo a carico del giudice dell'esecuzione.
  • In situazioni analoghe, chi contesta una confisca adottata senza atto del PM dovrebbe sollevare tempestivamente il vizio di difetto di impulso; il giudice competente dovrà, se necessario, trasmettere gli atti al Procuratore Generale perché formuli le richieste previste dagli artt. 665 e 676 c.p.p. prima di riesaminare la questione.
  • Il carico probatorio sull'illiceità della provenienza dei beni grava sul pubblico ministero; tuttavia, la mancanza dell'iniziativa procedurale del PM rende preliminare e decisivo il profilo procedurale rispetto a quello probatorio.

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