Sentenza del 30/12/2019 n. 34585 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F. s.p.a. ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica utilizzata per trattare e polverizzare la segatura di legno impiegata come combustibile nei forni per la produzione della calce destinata all'edilizia. La società sosteneva che tale energia fosse impiegata nell'ambito di un processo mineralogico ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995. In Cassazione ha inoltre dedotto vizi di motivazione sull'effettiva necessità dell'energia elettrica, sulla minore inquinanza della segatura rispetto ad altri combustibili e sull'omesso esame della perizia di parte, nonché l'errata liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibili tutti i cinque motivi. Ha ritenuto corretta la distinzione tra l'energia elettrica direttamente impiegata nella produzione della calce e quella utilizzata esclusivamente per polverizzare il legno e ottenere la segatura, considerata un combustibile alternativo e non parte diretta del processo mineralogico. Le doglianze sulla motivazione miravano inammissibilmente a rivalutare fatti e prove già esaminati dal giudice di merito o erano prive della necessaria specificità. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta generica. F. s.p.a. è stata condannata a pagare all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre accessori e spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. f)
L'esenzione dall'accisa riguarda l'energia elettrica direttamente impiegata nei processi mineralogici. Secondo la Corte, non vi rientra l'energia usata per produrre o polverizzare un combustibile, anche se quest'ultimo viene successivamente utilizzato nel processo di produzione della calce.
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 1, comma 2
La disposizione ha sostituito il testo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, costituendo il riferimento normativo invocato per l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione è deducibile nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, indicando con precisione i fatti, gli atti e gli elementi decisivi che si assumono erroneamente omessi o valutati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La violazione delle norme processuali deve essere dedotta indicando concretamente l'errore commesso dal giudice; una contestazione generica sulla liquidazione delle spese non è sufficiente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per beneficiare di un'esenzione fiscale riferita all'energia utilizzata in un determinato processo produttivo, occorre dimostrare un impiego diretto e funzionale alla realizzazione del processo agevolato; non è normalmente sufficiente che l'energia serva a produrre un materiale o combustibile successivamente utilizzato nel processo.
- La qualificazione tecnica o ambientale del combustibile, come la sua minore inquinanza rispetto ad alternative, non è di per sé decisiva per applicare un'esenzione se la norma richiede un collegamento diretto tra consumo di energia e processo agevolato.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o una revisione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito tramite una formale denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale.
- La censura per omesso esame deve indicare uno specifico fatto storico, decisivo e realmente trascurato dalla sentenza; il semplice richiamo a una perizia di parte o a valutazioni tecniche non esaminate non è sufficiente.
- Le contestazioni sulla liquidazione delle spese processuali devono indicare in modo puntuale le singole voci tariffarie o gli errori di calcolo asseritamente commessi; una doglianza generica è inammissibile.
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