Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5979/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 1850/2024, depositata e resa pubblica il 14.02.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 33046/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202600756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi 1.500 euro sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1850/2024, che aveva accertato il suo diritto all'accredito sulla Carta docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l'avvio dell'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'Amministrazione non aveva eseguito la sentenza, né aveva eccepito o provato l'adempimento. Il giudice ha ribadito che l'amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, potendo esercitare al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per l'ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta del ricorrente. Ha invece rigettato, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i presupposti per la penalità di mora, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della persistente e seriale inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamenta la competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata rigettata allo stato, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'oggetto del giudizio di ottemperanza, consistente nella verifica della corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'inerzia.
  • L'amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di attuazione, senza che difficoltà organizzative, pratiche, economiche o finanziarie possano giustificare il mancato adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a subentrare, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per una condanna coercitiva; la relativa misura può essere richiesta nuovamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine giudiziale.
  • La costituzione dell'amministrazione con formula di stile, priva di allegazioni sull'adempimento e di giustificazioni dell'inerzia, non contrasta l'azione di ottemperanza e consente al giudice di accertare la mancata esecuzione sulla base della definitività del titolo e dell'inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.