Cassazione Penale, Sentenza n. 42261/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 21/04/2022 che aveva rigettato il ricorso incidentale proposto avverso l'ordinanza del G.I.P. di Castrovillari del 18/03/2022, con cui erano stati applicati nei suoi confronti gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 603-bis c.p., fatti contestati tra il 10/09 e il 31/10/2020. Il difensore ha articolato due motivi: (i) violazione degli artt. 272, 273 e 603-bis c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria; (ii) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari (necessità/adeguatezza della misura). Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, il 26/09/2022, l'indagato ha presentato alla Cancelleria una dichiarazione scritta di rinunzia all'impugnazione, con firma autenticata dal difensore, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla revoca della misura cautelare da parte del G.I.P. di Castrovillari. La Corte ha inoltre disposto che nulla è dovuto a titolo di spese o sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse che determina l'inammissibilità del ricorso non configura soccombenza e non legittima la condanna alle spese o alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il ricorso per il riesame; qui indicata per qualificare il rimedio esperito dinanzi al Tribunale per il riesame.
art. 603-bis cod. pen.
Norma sostanziale del codice penale relativa al delitto contestato all'indagato; la decisione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinunzia.
artt. 272 e 273 cod. proc. pen.
Norme relative alla gravità indiziaria e alla necessità di motivazione sulla sussistenza degli indizi; invocate dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione rispetto alla gravità indiziaria.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme che regolano la valutazione delle esigenze cautelari e la motivazione sulle misure cautelari; contestate dal ricorrente in relazione alla fondatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari.
Massime di principio
- La rinunzia scritta e autenticata all'impugnazione, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (ad es. per revoca della misura), determina l'inammissibilità del ricorso: il giudice non entra quindi nel merito degli argomenti proposti.
- La sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza della parte; pertanto non si applicano le spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
- Quando la misura cautelare viene revocata durante il processo di impugnazione, il difensore può valutare la rinunzia per evitare procedimento meramente formale: in tal caso il giudice verifica l'esistenza della rinunzia e la sua legittimità formale (firma autenticata ecc.).
- Se si desidera che il giudice si pronunci sui profili di gravità indiziaria o di esigenze cautelari, è necessario evitare la rinunzia fino alla decisione sul merito: la rinunzia preclude una pronuncia sostanziale sulle doglianze procedurali e sostanziali.
- Le contestazioni fondate su carenze della motivazione (gravità indiziaria, esigenze cautelari) devono essere formulate con riferimento puntuale alle norme procedurali e alle risultanze probatorie; tuttavia la trattazione di tali censure richiede che il ricorso sia ammissibile e non sopravvenuta la perdita dell'interesse.
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