Regolamento (UE) 2025/401
Regolamento (UE) 2025/401 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014, concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, recependo nel diritto dell’Unione le modifiche introdotte dalla decisione PESC 2025/397. Le novità principali consistono nell’ampliamento dei divieti su beni, tecnologie, banconote, servizi e software, nel rafforzamento delle norme anti-elusione e nell’introduzione di nuove disposizioni su responsabilità, cooperazione tra autorità, protezione dei dati e sanzioni nazionali. Vengono inoltre previste ulteriori deroghe e meccanismi di autorizzazione per esigenze umanitarie, di sicurezza, energetiche e di interesse pubblico.
Modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 sulle misure restrittive relative alla Crimea e a Sebastopoli, rafforzando e ampliando i divieti, le deroghe, le misure anti-elusione e le disposizioni procedurali.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione dell’Unione nei limiti dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 692/2014, nonché agli operatori dell’Unione che possiedano o controllino persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori dell’Unione. Riguarda in particolare le attività connesse a Crimea e Sebastopoli: importazione nell’Unione di merci originarie di tali territori; vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote in valuta di uno Stato membro; esportazione/vendita di beni e tecnologie elencati nell’allegato II; prestazione di specifici servizi; software indicati nell’allegato IV; e varie attività di assistenza tecnica, finanziaria e di proprietà intellettuale collegate. Sono previste esclusioni e deroghe per usi personali, scopi ufficiali di organizzazioni internazionali immuni, attività umanitarie, società civile, media pro-democrazia, approvvigionamento energetico critico, infrastrutture critiche, talune esigenze giudiziarie, emergenze sanitarie e catastrofi naturali, nonché altre ipotesi specificamente autorizzabili dalle autorità competenti. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2025/401 del Consiglio: misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE applicabile alla Crimea e a Sebastopoli, modificando il regolamento (UE) n. 692/2014 per recepire le novità introdotte dalla decisione PESC 2025/397. Il legislatore dell’Unione intende rafforzare l’efficacia delle misure restrittive, prevenire l’elusione e garantire un’applicazione uniforme negli Stati membri, anche in coerenza con l’interpretazione della Corte di giustizia nella causa C-72/11 e con la direttiva (UE) 2024/1226.
Ambito materiale e territorialità delle misure
Il regolamento si concentra sulle attività connesse alla Crimea e a Sebastopoli, includendo il divieto di importazione di merci originarie di tali territori, i limiti alla circolazione di determinati beni e tecnologie, il divieto di prestazione di specifici servizi e le restrizioni su software e diritti immateriali. Le misure operano nei limiti giurisdizionali dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 692/2014, ma il nuovo articolo 8 bis richiede agli operatori dell’Unione di vigilare anche sulle entità estere da essi possedute o controllate.
Divieto di importazione e relative eccezioni
L’articolo 2, come sostituito, vieta l’importazione nell’Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e proibisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, le assicurazioni e le riassicurazioni connesse a tali importazioni. L’unica eccezione espressa riguarda le merci presentate alle autorità ucraine, per le quali siano state verificate le condizioni di origine preferenziale e sia stato rilasciato il relativo certificato ai sensi dell’accordo di associazione UE-Ucraina.
Banconote in valuta di uno Stato membro
Il nuovo articolo 2 bis bis vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro verso Crimea o Sebastopoli, verso persone fisiche o giuridiche ivi stabilite o per un uso in tali territori. Le deroghe sono circoscritte all’uso personale dei viaggiatori e dei familiari diretti, agli scopi ufficiali di organizzazioni internazionali immuni e alle attività di società civile e media che promuovono democrazia, diritti umani e Stato di diritto e che ricevono finanziamenti pubblici da UE, Stati membri o dai paesi elencati nell’allegato V.
Beni, tecnologie e software soggetti a restrizione
L’articolo 2 ter amplia il divieto di vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione di beni e tecnologie elencati nell’allegato II, anche se non originari dell’Unione, quando destinati a soggetti in Crimea o Sebastopoli o all’utilizzo in tali territori. Il nuovo allegato II copre un ampio ventaglio di merci sensibili, tra cui prodotti per trasporti, telecomunicazioni, energia, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
L’articolo 2 quater, completamente riscritto, vieta inoltre una serie di servizi professionali e tecnici: contabilità, auditing, consulenza fiscale, consulenza amministrativo-gestionale e pubbliche relazioni; costruzione, architettura, ingegneria, consulenza giuridica e informatica; ricerche di mercato, sondaggi, prove e analisi tecniche e pubblicità. È poi vietata la fornitura di software gestionale per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriale elencati nell’allegato IV, nonché la cessione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti, diritti di proprietà intellettuale e segreti commerciali collegati a tali software.
Deroghe, autorizzazioni e finalità ammesse
Il regime contiene numerose eccezioni. Alcune sono automatiche, come quelle per il diritto di difesa, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, l’accesso a procedimenti giudiziari o arbitrali e le situazioni di emergenza sanitaria o catastrofe naturale. Altre sono rimesse ad autorizzazione delle autorità competenti, che possono consentire servizi o operazioni quando necessari per scopi umanitari, per attività della società civile pro-democrazia, per il funzionamento di organizzazioni internazionali immuni, per l’approvvigionamento energetico critico dell’Unione, per l’importazione o il trasporto nell’Unione di taluni metalli e minerali strategici, per infrastrutture critiche, per la sicurezza nucleare civile e per i servizi di comunicazione elettronica essenziali.
Una deroga specifica riguarda i servizi relativi al software dell’allegato IV, autorizzabili quando necessari al contributo di cittadini ucraini a progetti open source internazionali. Le autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 7 e 8 dell’articolo 2 quater devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Misure anti-elusione e responsabilità degli operatori dell’Unione
Il nuovo articolo 4 formula il divieto di elusione in termini più rigorosi, includendo non solo la partecipazione deliberata ad attività di aggiramento, ma anche la partecipazione con consapevolezza della possibile elusione e accettazione di tale rischio. In parallelo, l’articolo 8 bis impone a persone e imprese dell’Unione di adoperarsi al massimo perché le società, entità e organismi esteri da essi posseduti o controllati non compiano attività che compromettano le misure restrittive.
I considerando precisano che tale dovere di massima diligenza va valutato in concreto, tenendo conto della natura, dimensione e circostanze dell’operatore, del grado di controllo effettivo e delle misure organizzative ragionevolmente esigibili. Viene inoltre chiarito che la protezione dall’esposizione a responsabilità civile non può essere invocata da chi abbia omesso la diligenza dovuta.
Diritti negati, azione risarcitoria e foro di competenza
L’articolo 6, come riformulato, nega il riconoscimento di diritti relativi a contratti o transazioni colpiti dalle misure restrittive, incluse domande di indennizzo, compensazione e diritti fondati su garanzie o controgaranzie, quando l’azione sia promossa da soggetti designati, da violatori del regolamento, da soggetti coinvolti in merci la cui importazione è vietata, da persone o entità in Crimea o Sebastopoli, da soggetti russi o da chi agisca per loro conto.
A tutela degli operatori dell’Unione, l’articolo 6 bis introduce un’azione per il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti e le spese legali, subiti in conseguenza di azioni intentate in un paese terzo dai soggetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, se non vi sia accesso effettivo a rimedi nella giurisdizione interessata. L’articolo 6 ter consente, in via eccezionale, la competenza del giudice di uno Stato membro quando non vi siano altre basi di giurisdizione e la controversia presenti un collegamento sufficiente con tale Stato.
Cooperazione tra autorità, dati personali e segretezza
Il nuovo articolo 7 rafforza lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, includendo autorizzazioni rilasciate o negate, problemi applicativi, sanzioni e sentenze nazionali. È previsto il segreto professionale sui documenti del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante impiegati per l’esecuzione o la prevenzione delle violazioni o dell’elusione.
L’articolo 7 bis disciplina il trattamento dei dati personali: la Commissione, in qualità di titolare del trattamento, e le autorità competenti nazionali possono trattare e scambiare dati personali, inclusi dati particolari e relativi a condanne penali, nella misura necessaria per l’attuazione del regolamento e per la cooperazione effettiva tra autorità, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.
Sanzioni nazionali e applicazione
L’articolo 8 obbliga gli Stati membri a definire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche penali ove opportuno, e a prevedere misure di confisca dei proventi delle violazioni. L’autodenuncia può costituire un fattore attenuante secondo il diritto nazionale e secondo i criteri della direttiva (UE) 2024/1226.
Allegati aggiornati e data di applicazione
Il regolamento modifica in modo sostanziale l’allegato II, aggiunge l’allegato IV con l’elenco dei software vietati e l’allegato V con l’elenco dei paesi rilevanti per la deroga sulle banconote. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Divieto di importazione di merci dalla Crimea e Sebastopoli
Sostituisce l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 692/2014 vietando l’importazione nell’Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni connessi a tale importazione. È prevista un’eccezione per merci che abbiano ottenuto certificato d’origine a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina dopo esame delle autorità ucraine.
Divieto su banconote in valuta di uno Stato membro
Introduce l’articolo 2 bis bis, che vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro verso Crimea o Sebastopoli, a persone ivi situate o per uso in tali territori. Sono previste deroghe per uso personale dei viaggiatori e dei familiari diretti, per scopi ufficiali di organizzazioni internazionali immuni e per attività della società civile e dei media pro-democrazia finanziate pubblicamente dall’UE, dagli Stati membri o dai paesi dell’allegato V.
Restrizioni su beni e tecnologie sensibili
Riformula l’articolo 2 ter: è vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, anche indiretta e anche se i beni non sono originari dell’Unione, dei beni e tecnologie elencati nell’allegato II verso soggetti in Crimea o Sebastopoli o per uso in tali territori. L’allegato II include beni e tecnologie per trasporti, telecomunicazioni, energia ed esplorazione/prospezione/produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
Divieti di servizi, software e connessi diritti immateriali
L’articolo 2 quater viene riscritto vietando servizi contabili, auditing, consulenza fiscale, amministrativo-gestionale e PR; servizi di costruzione, architettura, ingegneria, consulenza giuridica e informatica; servizi di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, prove e analisi tecniche e pubblicità, quando prestati a persone giuridiche, entità od organismi in Crimea o Sebastopoli. È inoltre vietata la messa a disposizione di software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali dell’allegato IV, nonché la cessione di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali connessi a tali beni e servizi.
Deroghe e autorizzazioni per servizi e beni/tecnologie
L’articolo 2 quater prevede eccezioni per servizi strettamente necessari all’esercizio del diritto di difesa e del diritto a un ricorso effettivo, per l’accesso a procedimenti giudiziari o arbitrali e per il riconoscimento/esecuzione di sentenze o lodi in uno Stato membro, nonché per emergenze di sanità pubblica e catastrofi naturali. Le autorità competenti possono inoltre autorizzare i servizi relativi all’allegato IV per progetti open source internazionali di cittadini ucraini e, in via generale, servizi/attività necessari per finalità umanitarie, società civile, organizzazioni internazionali immuni, approvvigionamento energetico critico, infrastrutture critiche, cooperazione nucleare civile e servizi di comunicazione elettronica essenziali. Le autorizzazioni devono essere comunicate dagli Stati membri alla Commissione e agli altri Stati membri entro due settimane.
Adeguamenti di altre deroghe settoriali
Modifica l’articolo 2 sexies limitando la deroga ai casi in cui siano necessari servizi per gli scopi ufficiali di organizzazioni internazionali immuni ubicate in Crimea o Sebastopoli. Sopprime inoltre l’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, e l’articolo 3 del regolamento originario.
Divieto anti-elusione e standard soggettivo
Sostituisce l’articolo 4 stabilendo il divieto di partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività volte a eludere i divieti del regolamento, includendo anche chi vi partecipi senza perseguire deliberatamente l’elusione ma sapendo che la propria partecipazione potrebbe avere tale effetto e accettando tale possibilità.
Esclusione di diritti e azioni in relazione a contratti colpiti dalle misure
Riformula l’articolo 6 negando diritti in relazione a contratti o transazioni influenzati dalle misure restrittive, anche per compensazioni, garanzie o controgaranzie, se la domanda è proposta da soggetti designati nel regolamento (UE) n. 269/2014, da soggetti che abbiano violato il regolamento, da soggetti coinvolti in merci la cui importazione è vietata, da persone o entità in Crimea o Sebastopoli, da persone, entità od organismi russi, o da soggetti che agiscono per loro conto.
Azione risarcitoria in caso di azioni in paesi terzi
Inserisce gli articoli 6 bis e 6 ter: la persona di cui all’articolo 10, lettera c) o d), può ottenere davanti al giudice competente di uno Stato membro il risarcimento dei danni, anche indiretti e incluse le spese legali, subiti in conseguenza di un’azione proposta in un paese terzo dai soggetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f), se non ha accesso effettivo a rimedi nella giurisdizione rilevante. In mancanza di altre basi di competenza, un giudice di uno Stato membro può conoscere della domanda se la causa presenta un collegamento sufficiente con tale Stato.
Cooperazione informativa e segreto professionale
L’articolo 7 impone scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione su autorizzazioni, violazioni, sanzioni e sentenze nazionali. I documenti del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante relativi all’esecuzione, prevenzione delle violazioni o elusione sono coperti da segreto professionale e si presume che la loro divulgazione pregiudichi la sicurezza dell’Unione o le relazioni internazionali.
Trattamento dei dati personali
Inserisce l’articolo 7 bis, che autorizza la Commissione e le autorità competenti nazionali, incluse autorità di contrasto, dogane, autorità finanziarie e registri pubblici, a trattare e scambiare dati personali, anche particolari e relativi a condanne penali, nella misura necessaria per attuazione, controllo e prevenzione dell’elusione delle misure. Il trattamento deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.
Sanzioni nazionali, confisca e autodenuncia
L’articolo 8 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni, anche penali ove opportuno, effettive, proporzionate e dissuasive, prevedendo anche misure di confisca dei proventi delle violazioni. L’autodenuncia può essere considerata come fattore attenuante secondo il diritto nazionale applicabile e in coerenza con la direttiva (UE) 2024/1226.
Obbligo di massima diligenza per società controllate estere
L’articolo 8 bis impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di adoperarsi al massimo affinché le entità stabilite fuori dall’Unione da essi possedute o controllate non partecipino ad attività che compromettano le misure restrittive.
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’allegato II è sostituito e ampliato con un elenco molto esteso di beni e tecnologie soggetti a restrizione; è aggiunto l’allegato IV con l’elenco dei software vietati (ERP, CRM, BI, SCM, EDW, CMMS, software di gestione progetti, PLM, componenti di suite contabili/logistiche/HR, BIM, CAD, CAM, ETO e relativi componenti); è aggiunto l’allegato V con l’elenco dei paesi rilevanti ai fini della deroga sulle banconote.
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