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Direttiva 2008/26

Direttiva 2008/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/26/CE modifica in modo mirato la direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, aggiornando il quadro delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. L’intervento serve soprattutto ad allineare la disciplina alla decisione 2006/512/CE, introducendo la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale che integrano o modificano elementi non essenziali della direttiva. La direttiva elimina inoltre il limite di durata delle competenze di esecuzione della Commissione e introduce un obbligo di riesame periodico da parte della stessa Commissione.

Direttiva di adeguamento tecnico della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, volta a sostituire la procedura di comitato con la procedura di regolamentazione con controllo per taluni poteri di esecuzione della Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva e incide sull’assetto di esecuzione della direttiva 2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Riguarda, in particolare, le competenze di esecuzione della Commissione in materia di prassi di mercato ammesse, divulgazione di informazioni privilegiate, registri di insider, segnalazione di operazioni sospette o compiute da persone che esercitano responsabilità di direzione, presentazione delle ricerche e procedure di lavoro per scambio di informazioni e ispezioni transfrontaliere. La direttiva dichiara espressamente che si tratta di adeguamenti tecnici e che non è necessario un recepimento sostanziale da parte degli Stati membri.

Direttiva 2008/26/CE: modifica tecnica della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato

La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria degli abusi di mercato non sul merito sostanziale delle fattispecie vietate, ma sulla disciplina delle competenze di esecuzione della Commissione. Il suo scopo è adeguare la direttiva 2003/6/CE alla decisione 2006/512/CE, introducendo la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di portata generale che incidono su elementi non essenziali dell’atto di base.

Finalità e contesto normativo

Il testo chiarisce che la direttiva 2003/6/CE già prevedeva misure di attuazione adottate secondo la decisione 1999/468/CE, successivamente modificata dalla decisione 2006/512/CE. In forza di tale riforma, le misure che modificano o completano elementi non essenziali di una direttiva adottata secondo la procedura di codecisione devono essere sottoposte alla procedura di regolamentazione con controllo.

La direttiva 2008/26/CE persegue quindi due obiettivi principali:

  • adeguare il meccanismo di adozione degli atti esecutivi della Commissione agli sviluppi della disciplina comitologica;
  • assicurare uniformità applicativa, flessibilità tecnica e controllo democratico sulle misure di attuazione in materia di abusi di mercato.

Ambito di applicazione

La direttiva è rivolta agli Stati membri, che ne sono espressamente destinatari ai sensi dell’articolo 3. Tuttavia, il suo contenuto non introduce nuovi obblighi materiali sostanziali per operatori, intermediari o emittenti: modifica esclusivamente il quadro procedurale della direttiva 2003/6/CE.

Rientrano nel perimetro degli adeguamenti:

  • la definizione di "prassi di mercato ammesse";
  • le misure tecniche su divulgazione di informazioni privilegiate e registri degli insider;
  • la segnalazione di operazioni sospette o effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione;
  • la corretta presentazione delle ricerche;
  • le procedure di lavoro per scambio di informazioni e ispezioni transfrontaliere.

Modifiche alla direttiva 2003/6/CE

L’articolo 1 della direttiva 2008/26/CE modifica diversi punti della direttiva 2003/6/CE.

In primo luogo, viene sostituita la definizione di "prassi di mercato ammesse", specificando che si tratta di prassi ragionevolmente attese in uno o più mercati finanziari e ammesse dall’autorità competente in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

In secondo luogo, le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 vengono riformulate per precisare che le misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali della direttiva, anche integrandola, devono essere adottate con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.

Per l’articolo 16, paragrafo 5, la Commissione è abilitata ad adottare misure di attuazione sulle procedure di lavoro per:

  • lo scambio di informazioni;
  • le ispezioni transfrontaliere. Tali misure restano soggette alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Nuovo regime procedurale delle competenze di esecuzione

La modifica più rilevante è l’inserimento, nell’articolo 17 della direttiva 2003/6/CE, del nuovo paragrafo 2 bis. Esso stabilisce che, nei casi in cui vi sia un rinvio a tale paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della medesima decisione.

Dal punto di vista operativo, ciò comporta che gli atti della Commissione aventi natura generale e contenuto non essenziale sono sottoposti al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, rafforzando il bilanciamento tra efficacia dell’esecuzione e controllo politico-istituzionale.

Riesame periodico e responsabilità della Commissione

Il nuovo articolo 17, paragrafo 3, impone alla Commissione un obbligo di monitoraggio periodico delle proprie competenze di esecuzione.

In particolare:

  • entro il 31 dicembre 2010 la Commissione deve effettuare una revisione iniziale;
  • successivamente, il riesame deve avvenire almeno ogni tre anni;
  • la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze;
  • la relazione deve valutare, in particolare, se sia necessario proporre modifiche alla direttiva per garantire l’adeguatezza della portata delle competenze conferite;
  • la relazione deve contenere una dichiarazione dettagliata dei motivi;
  • se necessario, deve essere allegata una proposta legislativa di modifica delle disposizioni che attribuiscono i poteri di esecuzione.

Entrata in vigore e recepimento

L’articolo 2 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo non fissa un termine di trasposizione, perché il considerando 8 chiarisce che le modifiche introdotte sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; per questo motivo non è richiesto un recepimento sostanziale da parte degli Stati membri.

Indicazioni pratiche per il professionista

Per avvocati e commercialisti, la direttiva non comporta nuovi obblighi operativi diretti, ma è rilevante perché:

  • conferma che molte misure attuative in materia di abusi di mercato possono essere adottate in sede europea con controllo rafforzato;
  • incide sul modo in cui vengono adottate linee direttrici e misure tecniche relative ai mercati finanziari;
  • segnala che la disciplina europea degli abusi di mercato è soggetta a un processo dinamico di aggiornamento tecnico.

In sintesi, la direttiva 2008/26/CE è un atto di coordinamento istituzionale e procedurale, non una riforma sostanziale del divieto di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

Disposizioni principali

Adeguamento della definizione di "prassi di mercato ammesse"

L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 1 della direttiva 2003/6/CE sostituendo la definizione di "prassi di mercato ammesse" con una formulazione che rinvia a prassi ragionevolmente attese in uno o più mercati finanziari e ammesse dall’autorità competente conformemente alle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.

Poteri della Commissione su definizioni e misure tecniche

Le modifiche agli articoli 1, 6 e 8 della direttiva 2003/6/CE chiariscono che le misure di portata generale destinate a modificare elementi non essenziali della direttiva, anche completandola, devono essere adottate mediante procedura di regolamentazione con controllo ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 bis.

Misure di attuazione su informazione privilegiata e altri obblighi operativi

L’articolo 6, paragrafo 10, e l’articolo 8 sono adeguati per assoggettare alla procedura di regolamentazione con controllo le misure tecniche attuative relative, rispettivamente, alla disciplina delle informazioni privilegiate e alle ulteriori disposizioni di dettaglio previste dalla direttiva 2003/6/CE.

Procedure di lavoro per scambio di informazioni e ispezioni transfrontaliere

L’articolo 16, paragrafo 5, è sostituito prevedendo che la Commissione adotti misure di attuazione sulle procedure di lavoro per lo scambio di informazioni e le ispezioni transfrontaliere secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Introduzione della procedura di regolamentazione con controllo

All’articolo 17 è inserito il paragrafo 2 bis, che rinvia all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa. Ciò consente l’adozione di atti di esecuzione di natura generale e non essenziale con controllo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Riesame periodico delle competenze di esecuzione

Il nuovo articolo 17, paragrafo 3, impone alla Commissione di rivedere entro il 31 dicembre 2010, e successivamente almeno ogni tre anni, le disposizioni relative alle sue competenze di esecuzione e di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. La relazione deve valutare, in particolare, se sia necessario proporre modifiche alla direttiva per garantire l’idonea portata delle competenze conferite; se del caso, deve essere accompagnata da una proposta legislativa e da una dichiarazione dettagliata dei motivi.

Eliminazione del limite di durata delle competenze di esecuzione

La direttiva recepisce l’indirizzo politico secondo cui le competenze di esecuzione devono essere conferite senza limiti di durata, sopprimendo la precedente previsione di un termine temporale per la delega alla Commissione contenuta nella direttiva 2003/6/CE.

Entrata in vigore e mancato obbligo di recepimento sostanziale

L’articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 8 precisa che, trattandosi di adeguamenti tecnici relativi soltanto alla procedura di comitato, non è necessario adottare disposizioni di recepimento da parte degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariabusi di mercatodiritto societarioprocedure di comitatovigilanza finanziaria

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