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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23833/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La condanna per il reato previsto dall'art. 10-quater d.lgs. 74/2000: in qualità di amministratore unico della M.D.C. s.r.l. la Miorelli aveva omesso di versare all'Erario per l'anno d'imposta 2015 somme dovute, compensandole con crediti IRES risultatisi inesistenti per un importo di C 557.283,27. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza lamentando la mancata applicazione della confisca, obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, nella misura corrispondente all'importo non versato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'omessa pronuncia della confisca. È stato ritenuto che, seppur l'art. 12-bis sia intervenuto formalmente dopo la data del fatto, la precedente disciplina (art. 1 comma 143 L.244/2007 con richiamo all'art. 322-ter c.p.) garantiva la stessa obbligatorietà della confisca "diretta" o "per equivalente"; pertanto non sussiste problema intertemporale. La sentenza del Tribunale di Bergamo è stata annullata solo nella parte relativa all'omessa confisca e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Brescia per il nuovo giudizio sul punto (applicazione dell'art. 569, quarto comma, c.p.p.). La condanna penale sostanziale è stata dunque confermata, mentre va ora pronunciata la confisca dovuta.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    Norma che incrimina l'omesso versamento d'imposta mediante l'utilizzo di crediti IRES inesistenti; sul punto la Corte ha confermato la rilevanza penale della condotta contestata all'imputata.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Prevede l'obbligatorietà della confisca, diretta o per equivalente, per i reati previsti dal decreto; la Corte ha ritenuto che la confisca debba essere disposta nella misura corrispondente all'importo non versato all'Erario.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato dalla precedente legge finanziaria (L.244/2007) e considerato sostanzialmente sovrapponibile all'art.12-bis del d.lgs. 74/2000; la Corte ha usato questo collegamento per escludere questioni intertemporali e confermare l'obbligatorietà della confisca anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore formale dell'art.12-bis.

  • art. 1 comma 143 L.244/2007 (Legge finanziaria 2008)

    "nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter,10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"

    La norma richiamava, per i reati fiscali indicati, l'applicazione delle disposizioni dell'art.322-ter c.p.; la Corte l'ha interpretata come elemento di continuità normativa che giustifica l'obbligo di confisca anche per fatti anteriori alla modifica che ha introdotto l'art.12-bis.

  • d.lgs. n. 158 del 2018 (modifiche al d.lgs. 74/2000)

    Secondo la sentenza l'art.12-bis è stato formalmente introdotto a seguito delle modifiche operate da questo d.lgs.; tuttavia, per il caso concreto, la Corte ha ritenuto che la sostanziale funzione della confisca fosse già garantita dalla normativa previgente, sicché non opera un problema di retroattività.

Massime di principio

  • La confisca del profitto del reato (diretta o per equivalente) è obbligatoria per i delitti tributari ricompresi nel d.lgs. 74/2000 e deve essere disposta nella misura corrispondente all'importo non versato o al profitto conseguito.
  • Quando una norma successiva introduce una misura (es. confisca) ma una disposizione previgente richiamava già ragioni analoghe (es. art. 322-ter c.p.), il giudice può ritenere sussistente continuità normativa e quindi applicare l'obbligo di confisca anche per reati commessi prima della modifica formale.
  • Se il giudice di primo grado omette di pronunciare la confisca dovuta, la Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e rinviare (anche per implicazioni di natura procedurale) al giudice competente per la valutazione e l'irrogazione della confisca.
  • In casi di compensazioni fittizie di crediti d'imposta (es. crediti IRES inesistenti) l'ammontare del profitto/rieducibile alla confisca corrisponde, salvo diversa prova, all'importo non versato all'Erario.
  • In valutazioni intertemporali occorre sempre verificare se norme precedenti contenevano richiami o disposizioni che producono effetti sostanzialmente analoghi rispetto alla norma più recente, per escludere questioni di retroattività.
  • Proceduralmente, nelle ipotesi di annullamento parziale per omessa confisca il rinvio segue le regole previste dall'art. 569 c.p.p. (trasmissione al giudice dell'appello per il nuovo esame sul punto).

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