Cassazione Penale, Ordinanza n. 33291/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per il reato contestato e delle relative aggravanti/valutazioni sanzionatorie.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, per concorso in furto aggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge per difetto di legittimazione a proporre querela e, quindi, mancanza della condizione di procedibilità; 2) errata applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e difetto di motivazione; 3) erronea applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose e vizio di motivazione; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di appello, e ha evidenziato che, quanto alla recidiva, la motivazione poteva integrarsi con quella di primo grado; quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la valutazione era rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, contestato unitamente al furto aggravato.
art. 624 c.p.
indicato come norma incriminatrice del furto oggetto di conferma in appello.
art. 625, n. 2, c.p.
richiamato per l'aggravante contestata; nel testo è discusso anche il profilo della 'violenza sulle cose'.
art. 81 c.p.
non citato espressamente nel testo fornito.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente attraverso il diniego delle attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già dedotte e motivatamente disattese nei gradi di merito, quando la sentenza impugnata abbia affrontato in modo sufficiente i punti controversi.
- La motivazione della sentenza di appello può essere integrata con quella di primo grado, secondo il principio di integrazione tra decisioni di merito, purché il complessivo percorso argomentativo dia conto in modo adeguato della questione esaminata.
- La valutazione sulla sussistenza della recidiva, quando sia sorretta da motivazione congrua nelle sentenze di merito, non è censurabile in cassazione se il ricorso si limita a contestazioni assertive o già esaminate.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non per una diversa valutazione delle circostanze di fatto.
- Il difetto di legittimazione del querelante e la conseguente mancanza della condizione di procedibilità devono essere dedotti con specificità e possono essere scrutinati in sede di legittimità solo nei limiti in cui la censura investa realmente la tenuta logico-giuridica della decisione impugnata.
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