Cassazione Penale, Ordinanza n. 07953/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con decisione in procedura semplificata e senza formalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso una sentenza della Corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la pretesa apparenza della motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, in materia di sentenza resa a seguito di concordato, sono deducibili in cassazione soltanto motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non possono invece essere coltivate censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sui vizi della pena, salvo il caso di illegalità della sanzione. Poiché il ricorrente non ha articolato motivi consentiti, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa all'esito del concordato può essere impugnata in cassazione solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è, in questo specifico contesto, motivo deducibile in cassazione contro la pronuncia ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili soltanto le doglianze che investono la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità del provvedimento giudiziale rispetto all'accordo.
- Non è consentito impugnare in cassazione, contro una decisione resa a seguito di concordato, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la censura non si traduca in un vizio consentito dal regime speciale dell'impugnazione.
- I vizi relativi alla determinazione della pena non sono deducibili se non si traducono in illegalità della sanzione, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Il ricorso che non prospetti alcuno dei motivi ammessi contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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