Cassazione Civile, Ordinanza n. 11729/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato cumulativamente le cartelle di pagamento emesse per contributi di bonifica idraulica relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, concernenti una pluralità di immobili ubicati nei comuni di Riparbella e Cecina. In primo grado e in appello hanno dedotto: difetto di motivazione delle cartelle; carenza di potere dell’ente per alcune annualità; infondatezza nel merito della pretesa; violazione delle regole sull’onere probatorio; illegittimità derivante dalla mancata delimitazione del perimetro di contribuenza e dalla mancata/irregolare adozione del piano di classifica e del piano generale di bonifica; inoltre hanno contestato la declaratoria di inammissibilità della memoria depositata in appello in forma telematica, sostenendo che il processo telematico fosse ormai obbligatorio e che il deposito dovesse ritenersi ammissibile. La CTR aveva rigettato l’appello, ritenendo sufficiente la motivazione delle cartelle, provato il beneficio diretto e specifico per gli immobili, e corretto l’onere probatorio in capo ai contribuenti. In cassazione sono stati proposti sei motivi, con rilievo preliminare sulla violazione della disciplina del deposito telematico e, tra gli altri, censure sull’art. 2697 c.c., sull’art. 112 c.p.c. e sulla carenza di potere per le annualità 2014 e 2015.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo preliminarmente esaminabile secondo la ragione più liquida. Ha affermato che la regola di uniformità tra deposito cartaceo e telematico non opera quando il giudizio sia stato introdotto inizialmente in forma cartacea; in tale ipotesi il deposito telematico di atti successivi non è inammissibile per il solo difetto di uniformità, soprattutto se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non ha leso il diritto di difesa. Poiché la CTR aveva dichiarato inammissibile la memoria e non aveva esaminato la documentazione e le eccezioni in essa contenute, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché assorbiti dall’accoglimento del motivo relativo al deposito telematico.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
richiamato dai contribuenti come parametro della motivazione degli atti impositivi, ma non è la base decisiva della cassazione
art. 3 L. 241/1990
richiamato dai contribuenti come parametro della motivazione degli atti amministrativi
art. 2697 c.c.
invocato in relazione al riparto dell’onere della prova sulla debenza del contributo di bonifica
art. 860 c.c.
richiamato come norma sulla contribuzione per opere di bonifica
artt. 10 e 11 R.D. n. 215/1933
richiamati in tema di contributi consortili di bonifica
art. 21 R.D. n. 215/1933
dedotta la sua abrogazione come causa di insussistenza del potere di riscuotere a mezzo ruolo
art. 21-septies L. 241/1990
evocato per sostenere il difetto assoluto di attribuzione
art. 112 c.p.c.
invocato per la pretesa omessa pronuncia della CTR su eccezioni di merito e transitorie
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio denunciato per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale utilizzata per il sindacato di legittimità sulle violazioni di legge
art. 14, commi 14 e 14-ter, L. n. 246 del 2005
richiamato nel motivo preliminare sull’abrogazione normativa
D.Lgs. n. 179 del 2009
richiamato nel motivo preliminare sull’abrogazione normativa
L.R. Toscana n. 34/94
richiamata per la disciplina dei consorzi di bonifica e del perimetro di contribuenza
L.R. Toscana n. 79/2012
richiamata per la nuova disciplina dei consorzi e la disciplina transitoria
art. 15, comma 2, L.R. Toscana n. 34/94
richiamato per sostenere che il perimetro di contribuenza non poteva coincidere con il comprensorio
artt. 33, 33-bis, 35, 37, 38, 38-bis L.R. Toscana n. 79/2012
richiamati per sostenere l’assenza di potere di iscrivere a ruolo per gli anni 2014 e 2015
art. 2, comma 3, D.M. n. 163/2013
richiamato dalla Corte in tema di uniformità delle modalità di deposito nel processo telematico
art. 16-bis D.L. n. 179/2012
richiamato dalla Corte nel quadro normativo del processo telematico
art. 1, comma 19, n. 2, L. n. 228/2012
richiamato nel riepilogo della disciplina del processo telematico
art. 345 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi ai limiti alle produzioni in appello
artt. 24, 57, 58 e 61 D.Lgs. n. 546/1992
richiamati dai ricorrenti sulla produzione documentale nel processo tributario
art. 2729 c.c.
invocato per la prova presuntiva dell’illegittimità della pretesa
art. 2927 c.c.
richiamato nel testo in relazione alla prova presuntiva, ma non risulta norma corretta rispetto al contenuto sostanziale dedotto
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, se il processo è stato introdotto in forma cartacea, la successiva utilizzazione del deposito telematico per atti e memorie non può essere dichiarata inammissibile per il solo difetto di uniformità delle modalità di deposito tra i gradi del processo.
- La sanzione di inammissibilità per violazione delle regole sul deposito telematico va letta in modo funzionale: occorre verificare se l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e non abbia pregiudicato il diritto di difesa delle altre parti.
- In presenza di un atto depositato in forma telematica irregolare ma idoneo a entrare nel circuito processuale e a mettere la controparte in condizione di difendersi, deve preferirsi una soluzione non formalistica e la decisione nel merito.
- Quando l’atto dichiarato inammissibile contenga deduzioni e documenti decisivi, la mancata loro valutazione da parte del giudice di merito impone la cassazione con rinvio.
- Il principio dell’uniformità cartaceo/telematico non opera come divieto assoluto, ma va coordinato con la finalità del processo e con i principi di proporzionalità e ragionevole durata del giudizio.
- In tema di contributi consortili, l’esame degli ulteriori motivi resta assorbito se il giudice di legittimità accoglie un motivo che rende necessaria la rinnovazione del giudizio di merito su documenti e questioni non esaminate.
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