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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39538/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Silvestri impugnava il diniego della liberazione anticipata per i periodi 19/04/2014-17/03/2016 e 25/05/2023-25/11/2023, denunciando carenza di motivazione e errata applicazione dell'art. 54 Ord. pen. Il ricorrente ha contestato che il Tribunale aveva ritenuto rilevanti, ai fini del diniego per il periodo 2014-2016, fatti successivi a quel semestre (reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 del 11/05/2022 e evasione dagli arresti domiciliari del 24/08/2022), senza tenere conto del lungo intervallo temporale di sei anni e senza effettuare una valutazione frazionata e motivata dei semestri di pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha fornito la motivazione rafforzata richiesta dall'art. 54 Ord. pen. e dalla giurisprudenza, non descrivendo la gravità e le modalità delle trasgressioni in modo da giustificare l'effetto preclusivo sul periodo distante sei anni; ha quindi ordinato di colmare tali lacune valutando adeguatamente se le violazioni successive siano tali da vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo

Norme richiamate

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    richiede una motivazione rafforzata circa la mancata partecipazione all'opera di rieducazione; la valutazione del beneficio va effettuata per semestri ma con attenzione quando violazioni successive possono incidere su periodi antecedenti

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma sostanziale relativa ai reati di droga richiamata nel provvedimento come fatto illecito commesso in data 11/05/2022; la Corte rileva che condotte di tal genere possono incidere sulla valutazione del benefici solo se tali da manifestare rifiuto della rieducazione e la loro gravità deve essere adeguatamente motivata

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata deve essere frazionata per semestri, ma ciò non esclude che violazioni possano incidere anche su semestri non contigui se le stesse mostrano un manifesto rifiuto dell'opera rieducativa
  • Quando la condotta preclusiva del beneficio è temporalmente distante dal semestre in valutazione, il giudice deve fornire una motivazione rafforzata, illustrando la gravità e le modalità delle trasgressioni
  • Fatti verificatisi dopo il periodo valutato possono giustificare il diniego del beneficio solo se la loro gravità è tale da vanificare la precedente positiva partecipazione al percorso rieducativo
  • Il giudice deve valutare la partecipazione all'opera di rieducazione, non solo il conseguimento di un effetto pieno di rieducazione, e deve spiegare perché singole trasgressioni incidono sulla meritevolezza complessiva
  • In presenza di motivazione insufficiente circa l'incidenza di violazioni su periodi remoti, la decisione deve essere annullata e rinviata per nuovo esame

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