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Sentenza

Sentenza n. 1577/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato da parte del Ministero, mediante erogazione del voucher Carta del docente spettante alla ricorrente. Poiché l’Amministrazione ha adempiuto alla pronuncia posta in esecuzione e la ricorrente non ha contestato l’intervenuto adempimento, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Siracusa, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile, sezione lavoro, di Siracusa n. 434/2025, notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico complessivo di euro 1.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, oltre agli accessori previsti dalla normativa richiamata. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e, successivamente, ha depositato la comunicazione dell’avvenuta erogazione, in data 17 dicembre 2025, del voucher Carta del docente in esecuzione della sentenza. La ricorrente non ha formulato controdeduzioni.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    È richiamato, insieme all’art. 22 l. 724/1994, per la misura degli accessori dovuti sul beneficio riconosciuto.

  • art. 22 l. 724/1994

    È richiamato quale disposizione che rinvia alla disciplina degli accessori prevista dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando contenuto nel giudicato e il ricorrente non contesta l’avvenuto adempimento, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L’erogazione del beneficio riconosciuto da una sentenza costituisce esecuzione del giudicato quando corrisponde al contenuto concreto della pronuncia posta in ottemperanza.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, le spese di giudizio possono essere compensate in assenza di ulteriori contestazioni tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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