Sentenza n. 3843/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 29 ottobre 2024, n. prot. 43473 (allegata al n. 5 della produzione docu-mentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzio-ne generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig.ra Mezzapelle - Franca Maria nata il 28/09/1978 a Salemi (TP) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specia-lizzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 15/06/2020, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 4071 del 25/02/2021, come citata in premessa, è rigettata.”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento di un attestato formativo rilasciato da un'università spagnola, deducendo plurime violazioni della normativa procedimentale, eccesso di potere e contrasto con la disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero aveva ritenuto ostativo il fatto che il titolo fosse un "titolo proprio" dell'università spagnola, e non un titolo ufficiale dell'ordinamento scolastico spagnolo, nonché la sostanziale diversità tra il percorso formativo seguito in Spagna e quello italiano. La ricorrente ha contestato sia l'automatica rilevanza attribuita alla distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri, sia l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione relativa alle differenze tra i percorsi, sostenendo che tali eventuali differenze avrebbero dovuto essere valutate mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato sulla sola natura di "titolo proprio" del titolo spagnolo, poiché l'Amministrazione deve valutare in concreto l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, previo appropriato esame istruttorio e motivazione e previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Anche il raffronto tra i programmi formativi italiano e spagnolo è stato giudicato apodittico e scarsamente motivato: il Ministero non ha chiarito perché le eventuali carenze della formazione estera non potessero essere colmate mediante misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, previste dall'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il giudice ha richiamato i principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022 e la successiva giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui, anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, le autorità devono procedere a una valutazione comparativa dei titoli, delle certificazioni e dell'esperienza dell'interessato alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE; il titolo non ufficialmente riconosciuto nello Stato d'origine non deve necessariamente essere riconosciuto, ma può essere preso in considerazione nella valutazione comparativa. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 206/2007
attuazione della direttiva 2005/36/CE
La domanda di riconoscimento del titolo estero è stata presentata ai sensi della disciplina nazionale di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno
Il riconoscimento deve basarsi sulla valutazione dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e può comportare l'adozione di misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
eventuale assegnazione di misure compensative
Le eventuali differenze tra la formazione estera e quella nazionale devono essere valutate anche in funzione della possibilità di colmarle mediante misure compensative, quali attività didattiche, tirocinio o laboratorio.
art. 45 TFUE
libertà di circolazione dei lavoratori
Quando la fattispecie non rientra nella direttiva 2005/36/CE, l'autorità deve comunque considerare la formazione e l'esperienza dell'interessato nell'ambito della libertà di circolazione dei lavoratori.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento impone una valutazione comparativa delle competenze attestate dai titoli e dall'esperienza rispetto alle qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale.
L. 517/1977
l'insegnante di sostegno ... è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche
La funzione dell'insegnante di sostegno è caratterizzata da competenze didattiche e psico-pedagogiche finalizzate all'integrazione e agli interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo estero relativo a una professione regolamentata, l'Amministrazione non può rigettare automaticamente la domanda perché il titolo è qualificato come titolo proprio dell'università straniera anziché come titolo ufficiale dello Stato d'origine; deve valutare in concreto l'insieme delle competenze, conoscenze, capacità, titoli ed esperienze dell'interessato.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione estera è illegittimo quando l'Amministrazione afferma la radicale diversità dei percorsi formativi mediante una motivazione apodittica e non chiarisce perché le eventuali differenze non possano essere colmate con misure compensative proporzionate.
- Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono all'autorità nazionale di effettuare una valutazione comparativa tra le competenze risultanti dai titoli e dall'esperienza dell'interessato e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine non deve necessariamente essere riconosciuto dallo Stato ospitante, ma può essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa complessiva delle qualifiche dell'interessato.
- Il riconoscimento di una formazione estera può essere subordinato a misure compensative quando l'istruttoria evidenzi differenze rispetto alla formazione nazionale; l'Amministrazione deve motivare specificamente sia le differenze riscontrate sia l'eventuale inidoneità delle misure compensative a colmarle.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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