Cassazione Civile, Ordinanza n. 27858/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2003 e 2004, sostenendo di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione, senza collaboratori e con il solo ausilio di beni strumentali minimi (un'automobile in leasing, un telefono cellulare e due computer portatili). Formatasi la silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo invece sussistente un'organizzazione autonoma e un utilizzo rilevante e continuativo di collaboratori. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 163 del d.P.R. n. 917/1986, lamentando che il giudice d'appello avesse errato nel ritenere integrato il presupposto IRAP e nel non considerare l'asserita eliminazione dell'IRAP per lavoratori autonomi e professionisti introdotta dalla legge di bilancio 2022.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha osservato, da un lato, che la censura non era adeguatamente specifica perché non conteneva una completa indicazione dei fatti rilevanti idonei a consentire il controllo di legittimità sulla motivazione; dall'altro, ha ribadito che, nei giudizi di rimborso, il contribuente ha la posizione di attore sostanziale e quindi l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, mentre l'Amministrazione può difendersi a tutto campo anche in appello. Ha inoltre escluso il rischio di doppia imposizione, trattandosi di presupposti impositivi diversi tra IRAP sull'attività professionale individuale e IRAP sul reddito da partecipazione societaria, e ha ritenuto irrilevante l'abrogazione dell'IRAP per i lavoratori autonomi dal 2022, perché la domanda riguardava annualità 2003-2004. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è la base normativa dell'istanza di rimborso delle imposte versate; il diritto al rimborso va provato dal contribuente che lo richiede
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
viene richiamato come norma relativa al presupposto dell'IRAP, rispetto al quale la ricorrente contestava la valutazione della CTR sull'autonoma organizzazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura è stata formulata come violazione di legge, ma la Corte ne ha rilevato l'inammissibilità per difetto di specificità e l'infondatezza nel merito
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente come divieto di doppia imposizione; la Corte ha ritenuto la doglianza insussistente nel caso concreto
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ha affermato che le difese dell'Amministrazione che negano i fatti costitutivi del rimborso non sono precluse in appello, poiché attengono al thema decidendum originario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 2697 c.c.
evocato implicitamente nella parte in cui la Corte ribadisce che nel giudizio di rimborso il contribuente sopporta l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso di un'imposta, il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, ossia l'insussistenza dei presupposti che legittimano il diniego.
- L'Amministrazione finanziaria, quando resiste a una domanda di rimborso proposta avverso il silenzio-rifiuto, può difendersi a tutto campo senza essere vincolata a una motivazione specifica di rigetto, salvo il limite del giudicato e della non contestazione ove applicabile.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente un generico rinvio agli atti o alle risultanze processuali, occorrendo indicare puntualmente i fatti decisivi posti a fondamento della doglianza.
- Il divieto di doppia imposizione non è configurabile quando si confrontano presupposti impositivi diversi, anche se riferiti al medesimo soggetto in differenti qualità o ambiti di attività.
- Le modifiche normative sopravvenute, se prive di efficacia retroattiva, non incidono sulle annualità d'imposta oggetto della domanda di rimborso.
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