Sentenza del 22/11/2017 n. 4811 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Plusvalenza - Cessione ultra-quinquennale di fabbricato corredato da permesso a costruire - Non muta la natura del bene compravenduto - Plusvalenza su area edificabile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale dell’immobile venduto: l’Amministrazione riteneva che la presenza di una concessione edilizia o di un permesso a costruire trasformasse il bene in un’area edificabile, rendendo imponibile la plusvalenza. Il contribuente sosteneva invece che l’atto di compravendita avesse avuto a oggetto un fabbricato e che, essendo trascorsi più di cinque anni dal precedente acquisto, la relativa plusvalenza non fosse tassabile.
La decisione
È stata esclusa l’esistenza di una plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di un’area edificabile. La presenza del permesso o della concessione edilizia non ha modificato la natura del bene trasferito, poiché dall’atto risultava la volontà delle parti di vendere un immobile fabbricato e non un terreno edificabile. Poiché la cessione del fabbricato è avvenuta oltre cinque anni dopo il precedente acquisto, la plusvalenza non è stata assoggettata a imposizione.
Norme richiamate
Disciplina fiscale delle plusvalenze immobiliari
La plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati dopo cinque anni dal loro acquisto non è imponibile, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
La qualificazione del bene deve essere ricavata dall’effettivo oggetto del trasferimento e dal contenuto dell’atto. Un permesso di costruire collegato a un fabbricato non è sufficiente, da solo, a trasformare la vendita del fabbricato in una cessione di area edificabile.
Massime di principio
- Per stabilire se una plusvalenza immobiliare sia imponibile occorre individuare la natura del bene effettivamente trasferito, dando rilievo al contenuto dell’atto di compravendita e alla volontà negoziale delle parti.
- La presenza di una concessione edilizia o di un permesso a costruire non determina automaticamente la qualificazione dell’immobile come terreno edificabile, se l’oggetto della vendita è chiaramente un fabbricato.
- La cessione di un fabbricato effettuata oltre cinque anni dal precedente acquisto, in assenza di altre ipotesi speciali di imponibilità, non genera normalmente una plusvalenza tassabile.
- L’Amministrazione non può fondare la tassazione esclusivamente sull’esistenza di potenzialità edificatorie: deve dimostrare che il bene ceduto fosse sostanzialmente un’area edificabile e non un fabbricato.
- È importante verificare che l’atto descriva con chiarezza il bene trasferito, distinguendo tra vendita di un edificio e vendita di un terreno sul quale esista o sia previsto un progetto edilizio.
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