Cassazione Civile, Sentenza n. 20968/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I contribuenti hanno impugnato avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un lotto di terreno, contestando che l'Ufficio avesse sovrastimato il valore commerciale del terreno. In cassazione si sono dedotti, tra gli altri, i seguenti motivi: violazione dell'art. 52 DPR 131/1986 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per carente specificazione e mancanza di documenti nell'avviso; violazione dell'art. 51 DPR 131/1986 per uso non corretto dei trasferimenti comparativi (richiesta di paragoni specifici e non generici); errata applicazione del criterio del "valore immediato" e censura sull'uso generico del listino della Camera di Commercio; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in tema di onere della prova (l'Ufficio deve provare la rettifica); omissione da parte della CTR nell'esaminare documenti depositati dai contribuenti (denuncia di successione, altri rogiti notarili e perizia tecnica) ritenuti potenzialmente decisivi. I primi quattro motivi sono stati ritenuti, in larga parte, inammissibili perché miravano a una revisione del giudizio di fatto di merito; i due ultimi (omesso esame di fatti/documenti decisivi) sono stati ritenuti fondati.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi per omesso esame di fatti decisivi (quinto e sesto motivo), dichiarato inammissibili gli altri motivi e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Ha disposto il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche di giudizio di legittimità. In sostanza la decisione di merito che aveva ritenuto attendibile la valutazione dell'Ufficio è stata annullata per mancato esame dei documenti prodotti dai contribuenti, con ordine di nuovo esame da parte del giudice di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986 art. 51
per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, ai fini dell'eventuale rettifica, l'ufficio controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni
La Corte ricorda che i criteri indicati dall'art. 51 (criterio comparativo, capitalizzazione del reddito, altri elementi) sono pariordinati: l'Ufficio può confrontare atti anteriori fino a tre anni e utilizzare listini o altri elementi, ma la comparazione deve essere pertinenti e il valore estrapolato non è automaticamente immodificabile. Tuttavia la valutazione concreta resta di merito e non sempre sindacabile in cassazione, salvo vizi di motivazione o omissioni nell'esame di prove decisive.
D.P.R. 131/1986 art. 52
Richiama l'obbligo di trasparenza e motivazione dell'atto di rettifica. I ricorrenti contestavano che l'avviso non riportasse elementi circostanziati (atti richiamati genericamente, valori del listino non specificati). La Corte ha però ritenuto inammissibili diversi motivi che miravano a rivedere valutazioni di fatto operate dal giudice d'appello.
Statuto del contribuente art. 7
Invocato dai ricorrenti per la tutela della trasparenza e dell'obbligo dell'Amministrazione di motivare adeguatamente gli atti impositivi. La Corte tiene conto del principio ma valuta i profili procedurali e di fatto per giudicare l'ammissibilità dei motivi.
Codice Civile art. 2697
Principio sull'onere della prova: chi deduce un fatto deve provarlo. I ricorrenti hanno contestato che fosse l'Ufficio a dover dimostrare la rettifica; la Corte ha considerato la questione rilevante e collegata all'obbligo del giudice di merito di esaminare i documenti provanti prodotti dalle parti.
Codice di Procedura Civile art. 115
Richiamato in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle prove documentali: la Corte ha censurato l'omesso esame da parte del giudice d'appello di documenti che potevano essere decisivi, rilevando la necessità del loro concreto esame in sede di merito.
Decreto-legge 137/2020 art. 23, comma 8-bis (menzione procedurale)
Norma processuale citata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale a causa delle disposizioni sopravvenute; non incide sul merito della controversia.
Massime di principio
- I criteri di valutazione indicati dall'art. 51 DPR 131/1986 sono pariordinati: l'Ufficio può usare comparazioni, capitalizzazione del reddito e altri elementi, e non esiste un criterio assoluto prioritario.
- L'Ufficio può fare raffronti con trasferimenti anteriori fino a tre anni, ma la comparazione deve riguardare immobili effettivamente 'analoghi' e non essere meramente generica; la qualità e la specificità delle comparazioni sono rilevanti.
- Il listino della Camera di Commercio e le banche dati di mercato possono essere utilizzati dall'Amministrazione come elemento di valutazione, ma devono essere richiamati con sufficiente specificità o integrati con altri elementi per essere persuasive.
- L'onere della prova sulla rettifica del valore grava sull'Amministrazione in termini pratici, e il giudice di merito deve motivare adeguatamente perché ritenga attendibili i criteri e i documenti utilizzati dall'Ufficio.
- La mancata considerazione da parte del giudice di merito di documenti potenzialmente decisivi (es. denunce di successione, rogiti precedenti, perizie tecniche) costituisce vizio che può portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
- Molte censure relative alla valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in Cassazione se mirano solo a rivedere il giudizio di fatto; invece è sindacabile l'omessa o contraddittoria motivazione o l'omesso esame di elementi decisivi.
- Per difendersi efficacemente in simili contenziosi, il contribuente dovrebbe produrre fin dalla fase amministrativa e di primo grado documentazione completa (perizia tecnico-giurata, fotografie, indici di cubatura, rogiti comparabili, denuncia di successione ecc.) e segnalare la non comparabilità degli atti richiamati dall'Ufficio.
- Il giudice d'appello deve comunque indicare le ragioni per cui ritiene irrilevanti o inattendibili i documenti prodotti dalle parti; l'assenza di tale motivazione è censurabile in sede di legittimità.
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