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Sentenza

Sentenza n. 335/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 226/2025 in data 30 aprile 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 226/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 226/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 26 giugno 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente, con le regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre interessi. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, l’accredito dell’importo sulla Carta docente e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. È inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle Amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza per l’inadempimento del Ministero a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 226/2025, provvedendo agli adempimenti in essa imposti, entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, oppure un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali rimaste ineseguite, compresi i giudicati formatisi davanti al giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato ritenuto ulteriore presupposto dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Richiamato dalla ricorrente quanto alle modalità e funzionalità della Carta docente; il giudice ha ordinato l’esecuzione degli adempimenti imposti dal giudicato, senza ulteriormente ridefinirne il contenuto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario quando l’Amministrazione rimanga inadempiente rispetto agli obblighi conformativi e prestazionali stabiliti dalla decisione.
  • La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e dell’avvenuta notificazione della pronuncia, consentono di ritenere provata l’inottemperanza quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuta esecuzione.
  • Per le Amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce elemento rilevante ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale notificato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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