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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11680/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per tentato furto pronunciata dal Tribunale di La Spezia e confermata dalla Corte d'Appello di Genova. Filippo Atzeni deduce due motivi: (1) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 49 comma 2 c.p. (tentativo) contestando la qualificazione della condotta come tentativo, e (2) violazione di legge in relazione alla responsabilità per il reato previsto dall'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (contravvenzione). Gaetano Valle propone due motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 49 comma 2 c.p. (tentativo) e (2) presunta violazione di norma processuale a pena di inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.) relativa al riconoscimento da parte di una teste e all'uso del fascicolo fotografico. Entrambi sostengono in sostanza vizi di qualificazione dell'azione e di utilizzazione della prova identificativa.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte relativa al tentato furto per entrambi i ricorrenti: i motivi sono stati ritenuti aspecifici (mancata osservanza dell'art. 581 c.p.p. e carenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata) e, quanto a Valle, indeducibili perché mera replica dei motivi già disattesi in appello. Per Atzeni la Corte ha invece accolto parzialmente il ricorso sul punto relativo all'art. 76 comma 3 D.Lgs. 159/2011, ritenendo che la contravvenzione sia estinta per prescrizione maturata il 6 luglio 2023 (cinque anni dal fatto, con aggiunta di 64 giorni di sospensione per emergenza COVID), e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale fattispecie, eliminando la pena di due mesi di arresto. Il resto della sentenza è stato confermato: i due imputati restano condannati per tentato furto. Il ricorso di Valle è integralmente inammissibile e Valle è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata inoltre respinta la memoria depositata tardivamente dall'avvocato di Valle.

Norme richiamate

  • art. 49 comma 2 cod. pen.

    Utilizzato per contestare la qualificazione della condotta come tentativo; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte di merito secondo cui l'azione era diretta alla consumazione (indizi sul comportamento al varco di uscita, senza esposizione della merce alle casse).

  • art. 76 comma 3 D.Lgs. 159/2011

    La norma sanzionatoria contravvenzionale è stata ritenuta soggetta a prescrizione quinquennale; la Corte ha accertato la prescrizione maturata il 06/07/2023 (con aggiunta dei giorni di sospensione per emergenza COVID) e ha annullato senza rinvio la relativa condanna per Atzeni.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Invocato da Valle in relazione alla presunta inutilizzabilità della prova identificativa; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non specificata e perché dal verbale emerge che il fascicolo fotografico era stato prodotto durante le indagini e la teste aveva confermato il riconoscimento.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato per la regola di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione: i ricorsi sono inammissibili quando i motivi risultano aspecifici e non esplicitano il nesso argomentativo con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare la parte ricorrente (Valle) al pagamento delle spese del procedimento e all'equo versamento alla Cassa delle ammende per la responsabilità nella presentazione di un ricorso inammissibile.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare intempestiva la memoria difensiva depositata fuori termine, perciò non considerata dalla Corte.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (massima giurisprudenziale)

    Principio secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manca la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

  • Corte Cost. 13/6/2000 n.186

    Richiamata a supporto del principio di equità nella determinazione della sanzione pecuniaria connessa all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e collegati esplicitamente alle ragioni della decisione impugnata: l'omessa esplicitazione del nesso argomentativo rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile.
  • La mera ripetizione in Cassazione degli argomenti già svolti e disattesi in sede di merito, senza nuova argomentazione, è indeducibile e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La prescrizione delle contravvenzioni va calcolata tenendo conto anche dei periodi di sospensione (es. disposizioni emergenziali COVID): se la prescrizione è maturata la Corte può annullare senza rinvio la condanna per estinzione del reato.
  • La valutazione del riconoscimento da parte di una teste richiede che il ricorrente specifichi quale atto probatorio sarebbe stato travisato; la semplice censura generica non è sufficiente a rimettere in discussione il convincimento della corte di merito.
  • Documenti o memorie depositati oltre i termini processuali previsti (art. 611 c.p.p.) possono essere dichiarati intempestivi e non influire sul giudizio di legittimità.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); la Corte può determinare equitativamente tali somme.

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