Cassazione Penale, Sentenza n. 11680/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per tentato furto pronunciata dal Tribunale di La Spezia e confermata dalla Corte d'Appello di Genova. Filippo Atzeni deduce due motivi: (1) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 49 comma 2 c.p. (tentativo) contestando la qualificazione della condotta come tentativo, e (2) violazione di legge in relazione alla responsabilità per il reato previsto dall'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (contravvenzione). Gaetano Valle propone due motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 49 comma 2 c.p. (tentativo) e (2) presunta violazione di norma processuale a pena di inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.) relativa al riconoscimento da parte di una teste e all'uso del fascicolo fotografico. Entrambi sostengono in sostanza vizi di qualificazione dell'azione e di utilizzazione della prova identificativa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte relativa al tentato furto per entrambi i ricorrenti: i motivi sono stati ritenuti aspecifici (mancata osservanza dell'art. 581 c.p.p. e carenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata) e, quanto a Valle, indeducibili perché mera replica dei motivi già disattesi in appello. Per Atzeni la Corte ha invece accolto parzialmente il ricorso sul punto relativo all'art. 76 comma 3 D.Lgs. 159/2011, ritenendo che la contravvenzione sia estinta per prescrizione maturata il 6 luglio 2023 (cinque anni dal fatto, con aggiunta di 64 giorni di sospensione per emergenza COVID), e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale fattispecie, eliminando la pena di due mesi di arresto. Il resto della sentenza è stato confermato: i due imputati restano condannati per tentato furto. Il ricorso di Valle è integralmente inammissibile e Valle è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata inoltre respinta la memoria depositata tardivamente dall'avvocato di Valle.
Norme richiamate
art. 49 comma 2 cod. pen.
Utilizzato per contestare la qualificazione della condotta come tentativo; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte di merito secondo cui l'azione era diretta alla consumazione (indizi sul comportamento al varco di uscita, senza esposizione della merce alle casse).
art. 76 comma 3 D.Lgs. 159/2011
La norma sanzionatoria contravvenzionale è stata ritenuta soggetta a prescrizione quinquennale; la Corte ha accertato la prescrizione maturata il 06/07/2023 (con aggiunta dei giorni di sospensione per emergenza COVID) e ha annullato senza rinvio la relativa condanna per Atzeni.
art. 191 cod. proc. pen.
Invocato da Valle in relazione alla presunta inutilizzabilità della prova identificativa; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non specificata e perché dal verbale emerge che il fascicolo fotografico era stato prodotto durante le indagini e la teste aveva confermato il riconoscimento.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato per la regola di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione: i ricorsi sono inammissibili quando i motivi risultano aspecifici e non esplicitano il nesso argomentativo con le ragioni della decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare la parte ricorrente (Valle) al pagamento delle spese del procedimento e all'equo versamento alla Cassa delle ammende per la responsabilità nella presentazione di un ricorso inammissibile.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per dichiarare intempestiva la memoria difensiva depositata fuori termine, perciò non considerata dalla Corte.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (massima giurisprudenziale)
Principio secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manca la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Corte Cost. 13/6/2000 n.186
Richiamata a supporto del principio di equità nella determinazione della sanzione pecuniaria connessa all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e collegati esplicitamente alle ragioni della decisione impugnata: l'omessa esplicitazione del nesso argomentativo rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile.
- La mera ripetizione in Cassazione degli argomenti già svolti e disattesi in sede di merito, senza nuova argomentazione, è indeducibile e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La prescrizione delle contravvenzioni va calcolata tenendo conto anche dei periodi di sospensione (es. disposizioni emergenziali COVID): se la prescrizione è maturata la Corte può annullare senza rinvio la condanna per estinzione del reato.
- La valutazione del riconoscimento da parte di una teste richiede che il ricorrente specifichi quale atto probatorio sarebbe stato travisato; la semplice censura generica non è sufficiente a rimettere in discussione il convincimento della corte di merito.
- Documenti o memorie depositati oltre i termini processuali previsti (art. 611 c.p.p.) possono essere dichiarati intempestivi e non influire sul giudizio di legittimità.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); la Corte può determinare equitativamente tali somme.
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